Il pignoramento di alcune quote di proprietà dell'immobile determina l'automatica cessazione di efficacia del contratto di locazione

Redazione scientifica
29 Luglio 2019

La rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, per il mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di diniego di rinnovazione, costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale, con la conseguenza che, in caso di pignoramento dell'immobile, tale rinnovazione non necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, prevista dal secondo comma dell'art. 560 c.p.c.

In accoglimento dell'impugnazione proposta dal conduttore, e in riforma della decisione di primo grado, la Corte d'appello rigettava la domanda di accertamento della cessazione del contratto di locazione proposta da Tizio (comproprietario e locatore dell'immobile). In particolare, secondo i giudici del gravame, nonostante il pignoramento delle quote degli altri comproprietari locatori dell'immobile, Tizio aveva agito in giudizio, al fine di far rilevare l'intervenuta automatica cessazione del rapporto per la successiva scadenza, senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione per la rinnovazione della locazione ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, la corte territoriale, erroneamente, aveva omesso di rilevare come il disposto dell'art. 1105 c.c. non possa prescindere dall'applicazione dell'art. 560 c.p.c., ossia dall'intervenuta destituzione del comunista le cui quote siano state sottoposta a pignoramento dal potere di esercitare le facoltà di gestione della cosa comune allo stesso spettanti. Quindi, nella vicenda in esame, sopravvenuto il pignoramento delle quote degli altri comproprietari, il mancato intervento di alcuna autorizzazione del giudice dell'esecuzione era da ritenersi tale da aver determinato l'automatica cessazione di efficacia del contratto, poiché la comune volontà dei comproprietari locatori, in ipotesi diretta a consentirne l'eventuale rinnovazione, si sarebbe dovuta necessariamente formare previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione. Per le suesposte ragioni, il ricorso di Tizio è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

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