La sospensione dei contratti bancari nel concordato

La Redazione
01 Agosto 2019

Rientrano nel novero dei contratti pendenti ex art. 169-bis l.fall., i contratti bancari qualificati dalla dottrina quali contratti innominati misti e caratterizzati dall'anticipazione di denaro e dall'obbligo della banca di incassare i crediti presso terzi, per poi eventualmente consentire la compensazione di partite contrapposte, in quanto, in tali rapporti...

Rientrano nel novero dei contratti pendenti ex art. 169-bis l.fall., i contratti bancari qualificati dalla dottrina quali contratti innominati misti e caratterizzati dall'anticipazione di denaro e dall'obbligo della banca di incassare i crediti presso terzi, per poi eventualmente consentire la compensazione di partite contrapposte, in quanto, in tali rapporti la banca non ha esaurito le proprie obbligazioni mediante l'anticipazione all'imprenditore dell'importo di un credito, perché deve ancora completare la prestazione di incasso in virtù del patto di compensazione.

L'art. 169 l.fall. è idoneo a paralizzare l'esecuzione non solo del rapporto di credito bancario ma anche di tutti gli altri patti accessori quali il mandato in rem propriam ed il patto di compensazione sia per rispettare la par condicio creditorum sia per assicurare maggiori disponibilità nel piano concordatario.

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