Cambio di residenza non comunicato all'azienda: valida la lettera di licenziamento inviata al vecchio indirizzo
01 Agosto 2019
In tema di procedimento disciplinare e comunicazione degli addebiti, nonché del conclusivo licenziamento, laddove le lettere raccomandate non vengano consegnate al lavoratore per assenza sua e delle altre persone abilitate a riceverle presso il domicilio dichiarato al datore di lavoro, la comunicazione si presume conosciuta alla data in cui viene rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale.
I fatti. La Corte d'appello di Bari confermava la decisione di prime cure che aveva rigettato il ricorso di un lavoratore che chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro per prolungate assenze ingiustificate. Secondo i Giudici di seconde cure gli atti del procedimento disciplinare e la conclusiva lettera di licenziamento erano stati correttamente inviati agli indirizzi via via dichiarati dal lavoratore all'azienda e dunque, in virtù dell'art. 1335, c.c., dovevano ritenersi conosciuti o conoscibili dal destinatario. Il comportamento di quest'ultimo veniva dichiarato negligente e pregiudizievole alla regolare organizzazione dell'attività. Il lavoratore ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione.
Comunicazione. Il Collegio ricorda che, ai sensi dell'art. 1335, c.c., ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo della stessa. Tale presunzione si fonda sul solo dato oggettivo dell'arrivo della comunicazione in un determinato luogo con la conseguenza che, ove l'invio avvenga mediante lettera raccomandata a mezzo del servizio postale e questa non venga consegnata al lavoratore per assenza sua e delle altre persone abilitate a riceverla, la comunicazione si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, viene rilasciato avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale. Incombe dunque sul destinatario l'onere di superare la presunzione di conoscenza dimostrando di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione a causa di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà. Deve trattarsi di un'impossibilità, come la forzata permanenza in luogo non conosciuto o non raggiungibile, che non sussiste laddove il collegamento del soggetto con il luogo di destinazione della dichiarazione non rimanga interrotto in modo assoluto. Precisa inoltre la sentenza in oggetto, che tale presunzione non opera se il datore di lavoro è a conoscenza dell'allontanamento del lavoratore dal domicilio.
Applicando tali principi al caso di specie, non è addebitabile al datore di lavoro una violazione dei canoni di correttezza e buona fede in quanto il lavoratore aveva omesso di comunicare alla società il cambio di residenza secondo la procedura predisposta dall'azienda.
In conclusione, escludendo ogni dubbio sulla regolarità del procedimento che ha portato al licenziamento, rigetta il ricorso.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |