Class action: il disappunto di Assonime sull'adesione post-sentenza

Redazione scientifica
02 Agosto 2019

Assonime, con la circolare n. 17/2019, commenta le modifiche contenute nella l. n. 31/2019 alla disciplina dell'azione di classe e dell'azione inibitoria collettiva, rappresentando il proprio disappunto in riferimento alla previsione che consente l'adesione dei danneggiati post-sentenza favorevole.

Le nuove disposizioni sui procedimenti collettivi, quali l'azione di classe e l'azione inibitoria collettiva, contenute nella l. n. 31/2019 e in vigore dal prossimo 19 aprile 2020, ampliano in modo significativo l'ambito di applicazione della disciplina, sia sul piano soggettivo, con riferimento ai beneficiari della tutela, sia sul piano oggettivo, con riferimento alle fattispecie di illecito per le quali l'azione può essere esercitata.

Adesione post-sentenza. Assonime, con la circolare n. 17 del 2019, nell'illustrare tali modifiche, si sofferma, in particolare, sulla previsione che consente le adesioni dei danneggiati anche dopo la sentenza che accerta la responsabilità dell'impresa. La formazione della classe, che in base alla nuova disciplina può avvenire in due diversi momenti, ossia dopo l'ordinanza di ammissibilità ovvero dopo la pronuncia della sentenza che accoglie l'azione, costituisce un sistema che Assonime definisce «a doppio turno» e che «pone notevoli perplessità dal punto di vista delle garanzie».

Secondo l'Associazione, infatti, il rischio che si corre è che i soggetti danneggiati utilizzino l'azione in modo strategico, aspettando l'adozione della sentenza e unendosi alla classe solo nei casi di pronuncia favorevole. La conseguenza sarebbe dunque quella di una situazione di incertezza per l'impresa resistente, che in corso di causa non avrebbe la possibilità di effettuare una stima puntuale degli importi che potrebbe essere tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento.

Inoltre, conclude Assonime, la possibilità per i soggetti danneggiati di aderire alla classe post-sentenza potrà avere incidenza negativa su entrambe le parti a concludere accordi transattivi.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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