Mancata apposizione della firma all'originale del ricorso in Cassazione e modalità per la sanatoria

Redazione scientifica
08 Agosto 2019

La mancata sottoscrizione autografa dell'originale del ricorso in Cassazione (in formato analogico) è sanata dalla sottoscrizione della procura allegata e dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica. Questo, infatti, basta a conferire prova dell'autenticità e della provenienza del ricorso.

Ricorso in formato .pdf e sottoscritto con firma digitale. In un contenzioso tra il titolare di un'officina meccanica e il proprietario di un'abitazione antistante per immissioni di rumori provenienti dall'attività di revisione delle automobili, la Cassazione, in via preliminare, ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso (opposta dalla controricorrente in memoria) in quanto confezionato in formato .pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa.

Autenticità del ricorso. Analizzando gli atti, i Giudici rilevano che sono stati originati in formato analogico sia il ricorso che la procura ma solo quest'ultima è stata sottoscritta con firma autografa. Entrambi gli atti sono stati scansionati, firmati digitalmente e notificati, insieme con la relazione di notifica PEC. Inoltre, copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e consegna risulta depositata in cancelleria, corredata dalla attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa (art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53/1994). Rilevato ciò, la Suprema Corte osserva che questo «conferisce al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, restando del tutto irrilevante che l'originale cartaceo del ricorso non recasse sottoscrizione autografa». Infatti la sua provenienza dal difensore risulta comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica.

Formato della firma digitale. Riguardo al formato della firma digitale la Cassazione ribadisce (Cass. Sez. Un. n. 10266/2018) che in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12, d.d. 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in Cassazione.

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