Successiva riunione dei vari giudizi: il condominio soccombente può imputare ai condomini attori le spese di rappresentanza giudiziale?

Maurizio Tarantino
26 Agosto 2019

Chiamata ad accertare la validità della delibera assembleare di ripartizione delle spese processuali, oggetto di impugnazioni proposte dai condomini con separati atti giudiziali, la Corte territoriale ha evidenziato che il condominio mantiene la qualità di soccombente anche rispetto al gruppo di condomini che hanno proposto impugnativa: in tale quadro, il criterio della soccombenza ai fini della ripartizione resta unitario. Di conseguenza, è illegittima l'eventuale delibera assembleare che abbia statuito in tale senso.
Massima

Nel caso di contrapposti interessi, il condominio soccombente non può imputare al condomino attore la quota/spese di rappresentanza giudiziale, e ciò anche nell'ipotesi di successiva riunione dei vari giudizi. Ne consegue che è affetta da invalidità la delibera assembleare che abbia statuito in tale senso.

Il caso

I condomini Tizio, Caio e Sempronio avevano impugnato la delibera assembleare di maggio 2012, nella parte in cui il condominio aveva approvato la ripartizione delle spese legali conseguenti ad un precedente giudizio di primo grado; inoltre, gli stessi condomini avevano impugnato altra successiva deliberazione di settembre 2012 con la quale era stato nuovamente approvato, con modifiche, il predetto piano di riparto spese. Dunque, gli attori avevano chiesto al giudicante sia l'annullabilità della prima deliberazione, in quanto era stato precluso ai condomini una consapevole partecipazione in merito all'eventuale giudizio di appello; nonché, l'annullabilità della seconda deliberazione per l'illegittima ripartizione delle spese processuali operata tra il condominio soccombente ed i condomini attori.

Disposta la riunione dei procedimenti, il Tribunale adìto annullava entrambe le delibere.

Avverso la detta sentenza, il condominio ha proposto appello con due motivi: l'errata applicazione dei principi della funzione dell'avviso di convocazione e del criterio di ripartizione delle spese.

La questione

Le questioni in esame sono le seguenti: nell'ordine del giorno, l'espresso riferimento all'eventuale appello da proporre avverso la sentenza ma non al riparto delle spese giudiziali, vale utilmente a soddisfare lo scopo informativo? Il principio in base al quale il condominio soccombente non può imputare al condomino attore la quota/spese di rappresentanza giudiziale, trova applicazione anche nell'ipotesi di successiva riunione dei vari giudizi?

Le soluzioni giuridiche

In merito alla prima censura (scopo informativo dell'avviso di convocazione), la Corte territoriale ha osservato che ai fini della validità dell'ordine del giorno, occorre che esso elenchi specificamente gli argomenti da trattare, al contempo non occorre che ciò avvenga in modo specificamente analitico e minuzioso: l'esigenza di preventiva informativa può dirsi soddisfatta quando l'argomento da trattare comunque consenta a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti.

Premesso ciò, in relazione dell'obbligo di preventiva informazione, nella vicenda, l'argomento era già stato oggetto di discussione di precorse riunioni assembleari: i condomini, difatti, sia pure aliunde, erano stati comunque sufficientemente informati in ordine ad esso. Dunque, la delibera assembleare in questione, pur avendo un contenuto generico e programmatico non necessitava, ai fini della sua validità, che l'aspetto della ripartizione delle spese venisse specificamente posto all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, trattandosi di contenuto comunque costituente possibile sviluppo della discussione e dell'esame di quanto indicato all'ordine del giorno. Per tali motivi, la seguente censura di impugnazione è stata accolta.

Quanto all'altro motivo di appello (ripartizione delle spese processuali), la circostanza che, nella fattispecie, la stessa delibera (peraltro per analoghi motivi) era stata oggetto di diverse impugnazioni proposte dai condomini con separati atti giudiziali, costituiva una evidente rappresentazione di un unico “centro di interesse” contrapposto al condominio. Per meglio dire, contrariamente alle censure dell'appellante, pur disposta la riunione dei giudizi, anche sotto un profilo processuale ed ai fini della regolamentazione delle conseguenti spese e del successivo riparto tra i condomini, il condominio mantiene la qualità di soccombente rispetto al gruppo di condomini che hanno proposto impugnativa: in tale quadro, il criterio della soccombenza ai fini della ripartizione resta unitario.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte d'Appello ha rigettato la domanda formulata dai condomini nei confronti del condominio relativamente alla deliberazione di maggio 2012 nella parte in cui aveva deliberato il riparto delle spese; per il resto, i giudici hanno confermato l'impugnata sentenza.

Osservazioni

La pronuncia in oggetto è interessante in quanto si presta ad alcune precisazioni generali in merito all'avviso di convocazione e del riparto di spese giudiziali.

In relazione al primo aspetto, giova ricordare che l'art. 66 disp. att. c.c. esprime il principio secondo cui ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea del condominio e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, in quanto con il proprio apporto (anche di critica) può contribuire alla formazione della volontà assembleare.

L'avviso di convocazione, secondo l'orientamento giurisprudenziale, deve indicare - oltre il luogo e l'orario della riunione - con precisione l'argomento o gli argomenti che saranno trattati e decisi nell'assemblea: quest'ultima disposizione soddisfa una legittima pretesa dei partecipanti al condominio, ossia di conoscere, con un certo preavviso, gli argomenti che saranno discussi nella riunione al fine di poter votare consapevolmente se intendono presenziare alla stessa oppure al fine di poter dare direttive specifiche a chi li rappresenterà se desiderano essere assenti (Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2010, n. 21449).

Resta inteso che la delibera assembleare che abbia ad oggetto un contenuto generico e programmatico - come la ricognizione del riparto dei poteri tra singoli condomini, amministratore ed assemblea - non necessita, ai fini della sua validità, che il relativo argomento sia tra quelli posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, trattandosi di contenuti non suscettibili di preventiva specifica informativa ai condomini e, comunque, costituenti possibile sviluppo della discussione e dell'esame di ogni altro punto all'ordine del giorno (Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2016, n. 10865).

Proprio su tale ultimo aspetto, in riferimento alla sentenza in commento, la Corte d'Appello di Catania ha accolto il ragionamento del condominio appellante; difatti, il Tribunale adìto, anziché intrattenersi sulla punteggiatura della frase indicata nell'ordine del giorno, avrebbe dovuto diversamente considerare che la ratio dell'obbligo di preventiva informazione dei condomini, in ordine al contenuto degli argomenti da trattare in assemblea, va ritenuto utilmente assolto attraverso l'indicazione, pur non analitica e minuziosa, dell'oggetto di discussione: nel caso in esame, il riferimento alla sentenza del precedente giudizio finiva con l'includere i vari aspetti ad essa connessi e, tra questi, quello del riparto delle spese giudiziali noto ai condomini in quanto oggetto di precedenti riunioni assembleari.

Del resto, come già sostenuto da alcuni autori, i temi da trattare devono essere indicati con chiarezza, pur se sommariamente, e con impliciti richiami ai problemi connessi, bastando che il soggetto interessato sia messo in condizione di desumere dall'avviso ricevuto quale “oggetto” della discussione sarà trattato in sede assembleare, in ordine al quale è sufficiente un succinto e schematico richiamo purché esauriente e comprensibile. Resta fermo, però, che l'accertamento della completezza o meno dell'ordine del giorno, nonché della pertinenza della deliberazione dell'assemblea al tema in discussione indicato nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione, è demandato all'apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se sufficientemente, adeguatamente e non contraddittoriamente motivato (Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2004, n. 13763).

Quanto all'argomento delle spese giudiziali, il condominio e il condomino devono essere considerati come due parti distinte e contrapposte secondo i canonici schemi del processo civile, in cui attore e convenuto sono - appunto - parti distinte e contrapposte. Anche se il condomino attore è proprietario di più immobili, ma agisca in giudizio solo per alcuni di essi, la sua posizione processuale e sostanziale non potrà essere scissa: si dovrà ragionare sempre e comunque in termini di unitarietà soggettiva (Trib. Avellino 10 gennaio 2018, n. 44). Detto ciò, correttamente, la Corte territoriale di Catania ha applicato il pacifico orientamento giurisprudenziale in base al quale nel caso di lite tra il condominio e il singolo condomino, non trovano applicazione, neppure in via analogica, la disposizione dell'art.1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere a una domanda rispetto a un terzo estraneo, né l'art.1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c.; sicché, è affetta da invalidità la delibera assembleare che abbia statuito in tale senso (Cass. civ., sez. 2 18 giugno 2014, n. 13885).

Di conseguenza, nel caso in cui sono contrapposti condominio e singolo condomino, la delibera è illegittima quanto preveda anche a carico di quest'ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dal condominio per il compenso del difensore nominato nel processo (Cass. civ. sez. II, 23 gennaio 2018 n. 1629: in tale ultima vicenda, i giudici hanno considerato la deliberazione nulla per impossibilità nell'oggetto, poiché prevedeva l'obbligo di contribuzione ad una serie di spese per prestazioni rese a tutela di un “interesse opposto” alle ragioni personali del singolo condomino).

In conclusione, nonostante il citato e pacifico orientamento, è importante osservare che diverse impugnazioni, con separati atti, costituiscono comunque rappresentazione di un unico “centro di interesse” contrapposto al condominio; né a risoluzioni diverse può pervenirsi nella considerazione del rilievo del permanere dell'autonomia dei procedimenti nell'ipotesi di riunione dei giudizi relativi alle diverse impugnative in origine separatamente proposte: tale effetto, di natura processuale, non preclude che le identiche ragioni di impugnativa, nel comune interesse sostanziale che le connota, comunque rappresentino e vengano a configurare una sostanziale posizione unitaria opposta al condominio.

Guida all'approfondimento

Celeste, Finalità e contenuti dell'ordine del giorno dell'assemblea, in Condominioelocazione.it, 2017

Ginesi, Riparto della spesa condominiale relativa ai danni subiti da un condomino proprietario di più unità immobiliari nell'edificio, in Condominioelocazione.it, 2018

Marando, Prontuario operativo del nuovo condominio, Rimini, 2015

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