La constatazione amichevole sottoscritta dalle parti assume rilevanza probatoria

Redazione Scientifica
29 Agosto 2019

In tema di incidenti stradali, il Giudice può desumere i fatti dalla circostanza che gli stessi non siano stati contestati dalle parti durante la compilazione del modulo di constatazione amichevole d'incidente.

IL CASO. Il Giudice di Pace di Trieste respingeva la domanda dell'attrice volta al risarcimento dei danni subiti dalla convenuta a seguito di incidente stradale, chiedendo l'accertamento della concorrente ed uguale responsabilità propria e della convenuta e, in subordine, la corresponsabilità di quest'ultima nella misura del 30%.
A seguito di ricorso in appello, anche il Tribunale di Trieste respingeva le richieste dell'attrice, confermando la violazione dell'obbligo di dare precedenza a carico della conducente dell'autovettura e rilevando che nel modulo di “constatazione amichevole di incidente” nessun rilievo era stato mosso a carico della convenuta nella causazione del sinistro.
La stessa attrice propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, la violazione e falsa applicazione di legge in relazione al fatto che la mancata espressa negazione di un fatto nel modulo Cai sopra menzionato non può essere assimilata ad una confessione.

IL MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE. La Suprema Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso, rilevandone in primo luogo la genericità, stante la mancata indicazione di una specifica norma di diritto di cui se ne assume la violazione. La Corte osserva, poi, che il Tribunale ha desunto che la velocità della controparte non fosse elevata dalla circostanza che la conducente del veicolo della ricorrente non avesse contestato tale dichiarazione in sede di constatazione amichevole.
Preso atto di ciò, i Giudici precisano che comunque il motivo di ricorso sarebbe stato inammissibile, in quanto la ricorrente non fornisce l'indicazione specifica della constatazione amichevole in modo pieno, dunque, non essendosi ella astenuta dal riprodurne una parte, ha omesso di localizzarlo nel giudizio di legittimità, violando l'onere oggetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
Anche per questo motivo, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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