È nulla la notifica fatta a un indirizzo PEC riferita a un contenzioso estraneo all’impresa o professione del destinatario

Pietro Calorio
29 Agosto 2019

Rilevato che alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale o professionisti e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi e/o registro imprese, nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita a un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario e va quindi ritenuta la nullità di detta notifica.
Massima

Rilevato che alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale o professionisti e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi e/o registro imprese, nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita a un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario e va quindi ritenuta la nullità di detta notifica.

Il caso

Un atto di citazione veniva notificato a mezzo PEC presso la casella di posta certificata riferita all'attività economica o professionale di un soggetto, ma in riferimento a un contenzioso estraneo a detta attività.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto tale notificazione non ritualmente perfezionatasi, proprio in quanto relativa ad atto estraneo a tale attività o professione, dichiarando la nullità della predetta notifica.

La questione

La questione giuridica affrontata è se sia ammissibile la notificazione di un atto processuale a un indirizzo PEC il quale, se pur estratto dai pubblici registri, è riferito ad attività professionale o d'impresa di un soggetto, con riferimento a un atto afferente a contenzioso estraneo a tali attività specifiche.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Roma ha ritenuto nulla la predetta notifica in quanto l'utilizzo della notificazione a mezzo PEC, con correlativa possibilità di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio e fornire ricevute opponibili ai terzi, può avvenire solamente tra coloro che sono dotati di tale indirizzo certificato per obbligo di legge.

Tale principio non può essere invocato nei confronti di un privato, per il quale dotarsi di una casella di posta certificata non è obbligatorio, ma una mera facoltà.

Sulla scorta di tale considerazione l'ordinanza in questione afferma che la notificazione a una casella PEC di un privato cittadino riferita a un'attività di natura professionale, ma per un atto relativo a contenzioso estraneo a tali attività o professione non può dirsi valida.

Osservazioni

La questione riguarda l'ammissibilità della notificazione via PEC ad un'impresa individuale o un professionista di un atto che non concerne le ragioni per le quali è stata attivata la casella di posta certificata.

In pratica, la possibilità di notificare a un soggetto titolare di una PEC per ragioni legate all'impresa o alla professione di atti che lo riguardano come privato cittadino.

L'ordinanza ritiene invalida (nulla) la notificazione all'indirizzo PEC del destinatario di un atto che lo riguardava come privato cittadino: “la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario”.

Sul punto, pur richiamando la dizione dell'art. 3-bis l. n. 53/1994 e dando atto che tale articolo nulla stabilisce sul tema, il Tribunale fa leva sull'art. 3-bis comma 4-quinquies del CAD (d.lgs. n. 82/2005), il quale consente ai soggetti privati, non obbligati a dotarsi di indirizzo PEC, di eleggere domicilio speciale ex art. 47 c.c. presso un indirizzo di posta certificata; da tale argomentazione desume quindi la nullità di una notifica effettuata a mezzo PEC a una parte privata che non ha rilasciato il consenso alla ricezione di notifiche a mezzo PEC a tale titolo.

In altri termini, l'ordinanza pare ritenere necessaria una sorta di “distinguo” delle ragioni che hanno reso obbligatoria l'attivazione della PEC: per le notifiche relative a questioni non inerenti l'attività del titolare dell'indirizzo, egli deve essere considerato come un privato cittadino. In tal caso non basterebbe la mera attivazione di un indirizzo PEC, ma un consenso a eleggere domicilio speciale presso tale casella.

La questione non era del tutto nuova, essendo stata affrontata già in un precedente giurisprudenziale di segno diametralmente opposto. La Corte d'appello di Torino, con sent. 27 gennaio 2016, si era pronunciata a proposito di una comunicazione di una sentenza dichiarativa di fallimento che non era stato possibile eseguire, in quanto la ditta individuale era priva di indirizzo PEC e la notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall.
Il Curatore aveva successivamente provveduto a inoltrare le comunicazioni all'indirizzo di posta certificata del titolare della ditta, ma correlato a una diversa attività, quella di consulente del lavoro. La Corte d'Appello torinese aveva ritenuto legittima la notificazione in questione in quanto si trattava comunque di indirizzo rinvenibile dai pubblici elenchi.

In primo luogo, è stato posto l'accento proprio sull'art. 3-bis l. n. 53/1994, norma che non pone limiti o divieti sotto tale aspetto, considerando che ciò non consente al Giudice di introdurre divieti non previsti dalla normativa; in secondo luogo, è palese che quando il professionista o l'imprenditore attiva una casella PEC non può valere nei suoi confronti il diritto di non aprirla, sussistendo, al contrario, il dovere di verificarla costantemente. Appare inoltre fuori contesto il richiamo al citato art. 3-bis comma 4-quinquies del CAD, perché riferito a soggetto che “istituzionalmente” non sono tenuti a dotarsi di indirizzo PEC (i privati cittadini).

La decisione in questione, inoltre, va contro le esigenze di semplificazione introdotte dalle novità normative in tema di “giustizia telematica”, imponendo una quantomeno artificiosa dissociazione tra imprenditore/professionista e privato cittadino, la notifica nei confronti dei quali imporrebbe di rinvenire distinte PEC attribuibili ai medesimi soggetti a seconda dell'attinenza dell'atto alla sfera privata o professionale.

Infine, la decisione appare censurabile anche sotto il profilo del vizio rilevato (nullità), perché finisce per prevedere un'ipotesi di nullità di una notifica non prevista da alcuna norma, in inammissibile deroga al principio della tassatività delle ipotesi di nullità.

*Fonte: www.ilprocessotelematico.it

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