Onere risarcitorio sulla società manutentrice della strada e rischio assicurato
30 Agosto 2019
IL CASO Un uomo conviene dinnanzi al Tribunale di Roma il Comune per ottenere il risarcimento dei danni da lui patiti a seguito di un sinistro stradale cagionato da un rigonfiamento dell'asfalto causato da radici di pino. Il Tribunale accoglie la richiesta attorea, ponendo l'onere di risarcimento a carico del Comune e della società che per contratto avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione della strada. Successivamente in appello, la Corte accoglie la la domanda di manleva del Comune nei confronti della società, che, a sua volta, si vede respinta la richiesta di garanzia nei confronti della propria compagnia assicurativa. I Giudici riconoscono infatti che «il contratto di assicurazione stipulato copre soltanto la responsabilità aquiliana verso terzi dell'assicurata e non la responsabilità derivante da inadempimento contrattuale» osservando che, nel caso di specie, la responsabilità della società nei confronti del Comune era di natura meramente contrattuale, in quanto derivante dall'inadempimento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle strade. La società ricorre per la cassazione della sentenza, denunziando l'erronea interpretazione del contratto compiuta dalla Corte territoriale che non ha ritenuto rientrante nella copertura assicurativa la domanda di garanzia formulata dalla società. La società sottolinea poi che la polizza era obbligata per l'appaltatore e, pertanto, doveva coprire il rischio «stabilito dalla legge, ovvero tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati».
RICORSO ACCOLTO La Suprema Corte accoglie il ricorso, sostenendo l'impossibilità di un'interpretazione contrattuale che operi una distinzione tra una manleva e una contrattuale. I Giudici chiariscono inoltre che la polizza «prevedeva che l'assicuratore dovesse tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati». La legge n. 109/1994 prevede infatti che l'esecutore dei lavori sia obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori realizzatori a tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.
RATIO DELLA POLIZZA La Cassazione conclude ricordando che nel rischio assicurato rientra anche quanto la società poteva essere tenuta a pagare al Comune per tenerlo indenne da responsabilità nei confronti di terzi per fatti illeciti da qualsiasi causa determinati nell'ambito dell'esecuzione dei lavori appaltati, aggiungendo però che la ratio della norma che imponeva la stipulazione della polizza assicurativa era proprio quella di tenere indenni le amministrazioni per ogni eventualità, compresa quella in cui la parte committente dovesse rispondere verso i terzi a causa dell'appaltatore.
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