L'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidato, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico

La Redazione
04 Settembre 2019

In tema di responsabilità per prestazione d'opera consistente in elaborazione progettuale, l'architetto, l' ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile; con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento.

In tema di responsabilità per prestazione d'opera consistente in elaborazione progettuale, l'architetto, l' ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile; con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento.

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