Mancato riversamento del PREU: la posizione del gestore di una “sala slot”

06 Settembre 2019

Il gestore di una sala slot può essere qualificato incaricato di pubblico servizio con riferimento agli incassi e al mancato versamento al concessionario del prelievo erariale unico (cd. PREU)?

Il gestore di una sala slot può essere qualificato incaricato di pubblico servizio con riferimento agli incassi e al mancato versamento al concessionario del prelievo erariale unico (cd. PREU)?

La risposta al quesito in esame, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, risulta essere positiva.

Prima di illustrarla, risultano opportune due precisazioni.

La prima concerne il PREU - cioè il prelievo erariale unico - che è stato introdotto ad opera dell'art. 39, D.L. n. 269/2003, il cui comma 13 ha stabilito che agli apparecchi e congegni indicati all'articolo 110, comma 6, r.d. n. 773/1931 (c.d. TULPS) collegati in rete- cioè le videolottery (VLT) e le newslot (AWP)- si applichi un prelievo erariale unico determinato in misura percentuale delle somme giocate, e la soggettività passiva di tale prelievo è posta in capo al soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta, cioè il c.d. concessionario di rete.

La seconda riguarda la nozione di incaricato di un pubblico servizio, che si ricava dall'art. 358, c.p., a mente del quale “… sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio (comma 1). Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (comma 2)”.

Quanto a quest'ultima, ancora preliminarmente, pare utile riportare una seppur datata massima della Corte di Cassazione penale (Cass., 9298/1984), per la quale la nozione di pubblico servizio abbraccia, normalmente, quelle attività pubbliche che, pur essendo scevre da potestà di imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto a quelle del pubblico ufficiale, nell'ambito di una determinata organizzazione amministrativa, per cui appare certo in esse la finalità di espletare un servizio che, se pure non essenziale all'ente pubblico, risulta assunto nell'interesse della collettività.

Chiarito il concetto di incaricato di un pubblico servizio, v'è subito da dire che l'attività di raccolta delle scommesse è riservata allo Stato ed alle altre Amministrazioni, perché trattasi, appunto, di un servizio pubblico. Nonostante ciò, tale servizio può essere oggetto di concessione in gestione a terzi privati, così come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (sul punto, Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2330, per il quale “Alla stregua dell'ordinamento vigente, integra, l'attività di raccolta scommesse e di organizzazione / esercizio di concorsi pronostici, riservata allo Stato ed altre amministrazioni, un servizio pubblico suscettibile di concessione in gestione a terzi).

In questo caso, la giurisprudenza di legittimità ha da sempre qualificato il concessionario come incaricato di un pubblico servizio, in quanto collettore delle giocate per conto dell'Amministrazione di riferimento (su tutte, Cass. pen. Sez. VI, sent. 21 maggio 2015, n. 46954, per la quale “Commette il reato di peculato il concessionario titolare dell'attività di raccolta delle giocate del lotto che omette il versamento all'AAMS delle somme riscosse per le giocate, atteso che il denaro incassato dall'agente- che riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio- è, sin dal momento della sua riscossione, di pertinenza della P.A., ed il reato si consuma allo spirare del termine fissato dalla legge o dal contratto di concessione”).

Appurato che la figura del concessionario è qualificata dalla giurisprudenza come “incaricato di un pubblico servizio”, occorre analizzare il rapporto che lega il “gestore di una sala slot” con l'Amministrazione statale dei monopoli, al fine di rispondere al quesito in ordine alla configurabilità, in capo a tale gestore, della qualifica di incaricato di un pubblico servizio.

Sul punto, risulta degna di nota la sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. VI, 5 ottobre 2017, n. 49070.

Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito che il sub-concessionario per la gestione dei giochi telematici riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, perché trattasi di un soggetto che, in virtù di una facoltà riconosciuta al concessionario dell'AAMS, è investito contrattualmente dell'esercizio dell'attività di agente contabile addetto alla riscossione ed al successivo versamento del PREU.

La sentenza appare molto importante in ordine al quesito formulato, perché la Cassazione ha proprio stabilito che “è fuor di dubbio che il concessionario statale della gestione dei giochi telematici, quale agente contabile, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, atteso che il denaro che riscuote è fin da subito di spettanza della P.A. … Logico corollario di quanto precede è che la natura privatistica del contratto mediante il quale la concessionaria, avvalendosi della facoltà appositamente concessale dall'AAMS, demanda ad altro soggetto l'esercizio dell'attività di agente contabile non incide in alcun modo sulla veste di incaricato di pubblico servizio che viene in tal modo conferita a detto soggetto in quanto esattamente funzionale alla riscossione del prelievo erariale unico sulle giocate”.

Come si nota, quindi, per la Corte di Cassazione penale (sent. n. 49070/2017), il gestore di una sala slot (sub-concessionario statale per la gestione dei giochi telematici), viene investito della qualifica di agente contabile per il tramite del contratto stipulato con il concessionario, e si qualifica come incaricato di un pubblico servizio relativamente all'incasso del PREU per gli apparecchi di cui all'art. 110, TULPS.

In conclusione, la risposta al quesito formulato è la seguente: la posizione del gestore di una “sala slot” può essere assimilata a quella di un incaricato di un pubblico servizio per quanto riguarda l'incasso del PREU, perché la Suprema Corte lo ha qualificato - il gestore della sala - come sub-concessionario dell'AAMS per la raccolta; analoga conclusione per quanto riguarda la posizione relativa al mancato riversamento del PREU al concessionario, perché la Corte di Cassazione ha stabilito che il contratto stipulato tra concessionario e terzo gestore sposta su quest'ultimo il ruolo di agente contabile, sanzionabile quindi a titolo di peculato in caso di mancato riversamento.

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