Mediaset-Vivendi: tutela cautelare per la partecipazione e il voto in assemblea del socio di minoranza
06 Settembre 2019
Il principio di maggioranza, secondo cui le delibere societarie prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, trova il suo contrappeso e legittimazione nel metodo assembleare, il quale opera come strumento di protezione delle minoranze: il socio di minoranza è legittimato a chiedere che gli venga consentito l'esercizio effettivo del diritto di partecipare e votare in assemblea, mediante il ricorso alla tutela atipica dell'art. 700 c.p.c.
Il rimedio ex art. 700 c.p.c., che ha ad oggetto una misura atipica anticipatoria dell'accertamento del diritto azionato nel giudizio di merito, ha presupposti, petitum ed effetti diversi rispetto alla tutela di cui all'art. 2378 c.c., così come diverse sono le azioni di merito collegate ai due rimedi cautelari. Il ricorso ex art. 700 c.p.c., pre-assembleare, si chiede di consentire l'esercizio effettivo del diritto del socio in assemblea, mentre l'impugnazione della delibera che si assume viziata, ai sensi dell'art. 2378 c.c., è rimedio che, in tesi, presuppone la già avvenuta lesione di quel diritto. Pertanto, in presenza dei presupposti di legge, fumus e periculum, può emettersi misura cautelare con cui si ordina al socio di maggioranza di ammettere il socio di minoranza e consentirgli in assemblea il diritto di voto e l'esercizio di ogni relativo diritto amministrativo. |