La pretesa contributiva di INPS non è soggetta a decadenza

09 Settembre 2019

Il termine di due anni previsto dall'art 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione.

Abstract. Il termine di due anni previsto dall'art 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione.

La solidarietà contributiva nell'appalto. La Corte di cassazione è stata chiamata ad interpretare l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 nella sua formulazione in vigore tra il 2007 e il 2012: “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

Nel caso di specie, INPS aveva ingiunto alla società committente di pagare gli oneri contributivi omessi dalla società appaltatrice e ciò in virtù della responsabilità solidale prevista ex art. 29. L'azione tuttavia veniva radicata oltre il termine biennale di decadenza previsto dalla norma stessa. I giudici di merito, ritenendo applicabile tale termine anche all'ente previdenziale (e non solo al lavoratore), avevano quindi annullato gli avvisi di addebito notificati alla committente, sollevandola dall'obbligazione contributiva.

La Corte di Cassazione ribalta l'orientamento, liberando INPS dal termine decadenziale: l'ente previdenziale, infatti, è soggetto al solo termine di prescrizione.

Come funziona il regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore? La Suprema Corte motiva la propria decisione partendo dalla ratio dell'art. 29: la previsione del vincolo di solidarietà tra committente e appaltatore intende rafforzare l'adempimento alle obbligazioni retributive e contributive, ponendo in capo al committente il rischio economico per le omissioni dell'appaltatore. Con una simile disposizione, il legislatore ha voluto, da un lato, indurre il committente a selezionare appaltatori affidabili e, dall'altro, garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato energie. Certamente la descritta solidarietà incontra un limite temporale: essa si estende ai crediti maturati nel periodo di lavoro medesimo e fatti valere entro due anni dalla cessazione dell'appalto.

Obbligazione contributiva…una questione controversa. Come specificato, la responsabilità solidale attiene sia l'obbligo retributivo che quello contributivo, quest'ultimo, tuttavia è di esclusivo appannaggio dell'ente previdenziale pertanto nel corso degli anni si sono formati orientamenti giurisprudenziali contrastanti circa l'assoggettamento alla decadenza biennale.

Una prima interpretazione vede l'obbligazione contributiva del committente alla stregua della speciale azione riconosciuta al lavoratore e, quindi soggetta al termine decandenziale biennale: In sostanza, si tratterebbe in maniera analoga il diritto alla contribuzione del lavoratore e la pretesa contributiva di INPS e ciò sebbene sia solo INPS il legittimato alla pretesa e non il lavoratore, che non può certo riscuotere i propri contributi.

Una seconda interpretazione – avallata nella sentenza in commento - si ispira a ragioni di ordine sistematico: poiché l'art. 29 nulla dispone in ordine alla pretesa contributiva di INPS, si ritiene che nell'ambito di un appalto sia applicabile la disciplina generale dell'obbligazione contributiva che non prevede alcun termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'obbligo contributivo, soggetto al solo termine prescrizionale.

In altri termini, l'obbligazione contributiva non si può fondere con l'obbligo retributivo, sebbene sia ad esso strettamente connessa, poiché non v'è contribuzione senza retribuzione ed è proprio la retribuzione a fungere da parametro per la quantificazione della contribuzione.

Ciò posto, se si imponesse a INPS il termine decadenziale ex art. 29 si indebolirebbe la protezione assicurativa del lavoratore, potenziata dall'art 29 medesimo: non sarebbe infatti coerente che alla corresponsione di una retribuzione, a seguito dell'azione proposta tempestivamente dal lavoratore, non possa seguire il soddisfacimento anche dell'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale – legittimato in via esclusiva – non ha azionato al propria pretesa nel termine previsto ex lege.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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