Efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi
10 Settembre 2019
Massima
L'efficacia riflessa del giudicato – al di fuori del caso del pregiudizio che un terzo può subire sul piano pratico dal giudicato che ha disposto tra altre parti di un suo preteso diritto, che può dar luogo ad opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. o ad un autonomo accertamento del diritto vantato dal terzo – è ravvisabile nei soli casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di pregiudizialità-dipendenza in senso logico-giuridico, che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato. Il caso
Il tribunale di Venezia condannava le società alfa e beta al pagamento delle somme dovute alla società gamma per escussione delle polizze fideiussorie sottoscritte dalle prime a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato dalla società gamma, in qualità di committente, con l'A.T.I. delta, in qualità di appaltatrice. Il tribunale aveva posto a fondamento della decisione la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice, dichiarata con lodo – reso esecutivo e divenuto definitivo per mancata impugnazione – emesso all'esito della procedura arbitrale svoltasi tra le parti contraenti dell'appalto senza la partecipazione delle società assicurative. Queste ultime impugnavano la sentenza di primo grado, assumendo, tra l'altro, la violazione dei limiti soggettivi del giudicato di cui all'art. 2909 c.c., atteso che, non avendo partecipato al procedimento arbitrale, il lodo non era alle stesse opponibile. La Corte d'appello di Venezia rigettava la doglianza, assumendo che l'accertamento contenuto nel lodo arbitrale non era stato ritenuto dal tribunale vincolante con efficacia diretta nei confronti delle società assicurative, ma era stato soltanto utilizzato quale elemento di valutazione, da ponderare unitamente alle altre risultanze istruttorie, ai fini dell'accertamento nell'an e nel quantum della pretesa indennitaria fatta valere dalla committente nei confronti delle società assicurative. La società alfa proponeva ricorso per cassazione, contestando la parte della motivazione in cui essa ricorrente era stata ritenuta priva di legittimazione a far valere la nullità della procedura arbitrale sia pure ai soli fini della contestazione dell'efficacia riflessa del lodo arbitrale, atteso che il terzo estraneo al giudizio non incontrerebbe limiti per opporsi all'efficacia riflessa del giudicato. La questione
La pronuncia in commento si sofferma sulla controversa problematica della cd. “efficacia riflessa” del giudicato, esaminando i presupposti e l'ambito applicativo di tale fattispecie. Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte rigetta il ricorso, ritenendo, in primo luogo, che la doglianza non abbia colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale si era ribadito che non si poneva un problema di “efficacia riflessa” del giudicato, atteso che il lodo arbitrale era stato utilizzato dal tribunale come mero “fatto storico” sulla base del quale esprimere, alla stregua anche delle altre risultanze istruttorie, il giudizio probatorio e valutativo inerente alla responsabilità delle società assicurative in relazione alle polizze fideiussorie dalle stesse sottoscritte. Per costante giurisprudenza, infatti, in mancanza di alcun divieto, il giudice civile può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti (cd. prove atipiche), e dunque valutare liberamente anche il giudicato esterno reso inter alios, unitamente a tutti gli altri elementi istruttori acquisiti al processo, qualora lo stesso venga invocato, non per la sua efficacia preclusiva quale regola del giudizio, ma ai soli fini del rilievo probatorio che l'accertamento in esso contenuto può assumere nel successivo giudizio introdotto dal terzo o svolto contro il terzo rimasto estraneo al primo giudizio (Cass. civ., 20 febbraio 2013, n. 4241). Tale ultimo principio è stato affermato anche in relazione alla causa avente ad oggetto il rapporto di garanzia, introdotta separatamente dal giudizio avente ad oggetto il rapporto principale, essendosi al riguardo statuito che il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale si riflette necessariamente sul problema della prova, nel senso che il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può utilizzare il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito, al fine di trarne elementi indiziari conducenti, nel loro complesso, ad una valida prova presuntiva contro il fideiussore (Cass. civ., 10 novembre 2015, n. 22954; Cass. civ., 12 aprile 1984, n. 2369). Poiché, nel caso oggetto della pronuncia in commento, il giudice di merito non aveva inteso estendere l'efficacia preclusiva dell'accertamento contenuto nel lodo arbitrale anche alle società assicurative, ma si era limitato ad utilizzare il lodo esclusivamente sul piano della valutazione probatoria, non si poneva un problema di “efficacia riflessa” del giudicato, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di impugnazione. Nondimeno, le contestazioni sollevate dalla società ricorrente hanno offerto lo spunto per ribadire che di “efficacia riflessa” del giudicato – al di fuori del caso del pregiudizio che un terzo può subire sul piano pratico dal giudicato che ha disposto tra altre parti di un suo preteso diritto, al quale si può ovviare con l'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 c.p.c. oppure con un autonomo accertamento del diritto vantato dal terzo (Cass. civ., 27 aprile 2017, n. 10383) – può discorrersi nei soli casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di pregiudizialità-dipendenza in senso logico-giuridico, che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato. Osservazioni
In linea di principio, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sicchè tale accertamento non si estende al terzo e non è per lui vincolante. Tuttavia, non può escludersi che il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, possa spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, in quanto titolari di “diritti dipendenti o comunque subordinati” al rapporto deciso con efficacia di giudicato (Cass. civ., 28 agosto 2018, n. 21240; Cass. civ., 31 gennaio 2014, n. 2137; Cass. civ., 8 ottobre 2013, n. 22908; Cass. civ., Sez.Un., 12 marzo 2008, n. 6523); tale efficacia riflessa è, invece, da escludere qualora il terzo sia titolare di un rapporto “autonomo ed indipendente” rispetto a quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non potendo egli, in tal caso, né esserne pregiudicato né servirsene a fondamento della sua pretesa, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, come in materia di obbligazioni solidali ex art. 1306 c.c. oppure nel caso delle azioni collettive (Cass. civ., 17 maggio 2017, n. 12252; Cass. civ., 2 dicembre 2015, n. 24558). Più precisamente, l'efficacia preclusiva riflessa del giudicato reso inter alios può operare ad una duplice condizione: a) che l'accertamento compiuto nella sentenza passata in giudicato contenga una “affermazione di verità” che non possa essere altrimenti smentita dal terzo (nel senso, cioè, che la situazione giuridica in esso acclarata non possa essere altrimenti liberamente valutata dal giudice cui la sentenza sia prodotta, semmai in relazione agli ulteriori elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa); b) che, al di fuori ovviamente dell'estensione del giudicato all'avente causa ex art. 2909 c.c., il terzo, rimasto estraneo al giudizio, sia titolare di una situazione giuridica “dipendente”, ossia di una situazione giuridica negli elementi costitutivi della quale è ricompresa la stessa situazione giuridica o lo stesso diritto che sono stati già oggetto di accertamento inter alios con la sentenza passata in giudicato. Deve, peraltro, considerarsi che le diverse fattispecie, rispetto alle quali può venire in questione una “efficacia riflessa” del giudicato, risultano del tutto disomogenee tra loro, come emerge dalla casistica giurisprudenziale, atteso che le modalità con cui gli effetti del giudicato possono venire a riverberarsi sulla situazione giuridica vantata dal terzo variano a seconda della struttura relazionale di “dipendenza” che caratterizza la situazione giuridica di cui quest'ultimo risulta essere titolare. In particolare, tale situazione giuridica può configurarsi come:
In conclusione, quindi, il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto (in tal senso, la recentissima Cass. civ., 5 luglio 2019, n. 18062, la quale ha escluso, con riferimento all'accertamento delle responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, l'efficacia riflessa del giudicato intervenuto nel giudizio concernente il risarcimento del danno riportato dal veicolo incidentato nell'ambito del successivo giudizio che ha visto coinvolti tutti i soggetti danneggiati dalla perdita dei congiunti deceduti nel sinistro; rispetto a questi ultimi, infatti, non poteva che imporsi la necessità di valutare ex novo la vicenda, nel rispetto dei principio del contraddittorio e del diritto difesa, al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare, nonchè graduare, le responsabilità dei conducenti coinvolti). Sotto il profilo della tutela, infine, mentre il pregiudizio dei diritti del terzo, che legittima la proposizione da parte di questo dell'opposizione ordinaria di terzo alla sentenza pronunciata fra altre persone, deve derivare dall'efficacia diretta del giudicato su un diritto autonomo del terzo stesso (Cass. civ., 10 marzo 1982, n. 1546), la c.d. efficacia riflessa del giudicato nei confronti di aventi causa o creditori di una delle parti, che non siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale è intervenuto il giudicato, è rimovibile con l'opposizione di terzo prevista dal secondo comma dell'art. 404 c.p.c. (Cass. civ., 9 maggio 1985, n. 2900). Riferimenti
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