ISA 2019: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
10 Settembre 2019
Con Circolare n. 20/E, pubblicata il 9 settembre, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito agli ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale, relativamente al periodo di imposta 2018. Gli ISA, introdotti dall'art. 9-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mod. in l. n. 96/2017, sono indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica, fondata su dati e informazioni contabili e strutturali, consentono a professionisti e imprese di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità, su una scala da 1 a 10. L'Agenzia delle Entrate, che nella precedente Circolare n. 17 del 2 agosto 2019 aveva già fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità applicative, torna ad occuparsi degli ISA, attraverso la ricognizione e la raccolta sistematica delle risposte fornite in merito ad alcuni quesiti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali formulati in occasione di incontri e convegni che si sono svolti nei mesi di giugno e luglio 2019. Alcune delle questioni affrontate, in particolare, attengono all'utilizzo degli ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione e alle cause di esclusione: quanto a quest'ultimo aspetto, la Circolare chiarisce che in linea generale nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente non è prevista alcuna causa di esclusione dall'applicazione degli ISA; tuttavia, per tali soggetti, che operano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che potevano incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti, continua a rimanere valido il chiarimento fornito con la circolare n. 110/E del 1999, e che, di conseguenza, in caso di attività svolte in via non esclusiva, potrà essere fornita indicazione, nelle note aggiuntive, che il perseguimento di fini mutualistici possa aver inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali, condizionando negativamente il risultato della applicazione degli ISA. |