Attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa: in quali casi si evita l'improcedibilità?

Redazione scientifica
11 Settembre 2019

La Corte di Cassazione, con una nuova pronuncia, ha chiarito che la mancanza di sottoscrizione autografa nell'attestazione di conformità all'originale non comporta l'improcedibilità del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, solo se il controricorrente depositi copia analogica del ricorso notificato, ovvero, costituendosi, lo stesso non disconosca la conformità della copia informale all'originale notificato.

Attestazione senza sottoscrizione autografa. In un contenzioso volto alla demolizione di alcune opere, la Cassazione ha rilevato che il ricorrente ha depositato copia cartacea del ricorso in originale telematico senza sottoscrizione cartacea, essendo lo stesso stato sottoscritto solo con firma digitale. Inoltre, i Giudici osservano che anche l'attestazione di conformità, relativa alla copia del ricorso notificata via PEC, alla procura per il giudizio stesso e alla stampa dei messaggi relativi alla notifica del ricorso telematico, non risulta munita di valida sottoscrizione cartacea da parte del difensore dei ricorrenti. Viene evidenziato inoltre che gli intimati non hanno svolto attività difensiva, non potendo inferirsi alcun elemento dalla loro condotta processuale, quanto alla corrispondenza dei documenti prodotti dal ricorrente agli originali ovvero alla conformità.

Come evitare l'improcedibilità. A tal proposito la Cassazione richiama il principio (Cass. S.U. n. 22438/2018; Cass. n. 27480/2018) secondo cui «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio».
Posto che, nel caso di specie, gli intimati non hanno svolto difese e che i ricorrenti non hanno prodotto l'attestazione di conformità degli atti entro il sopradetto termine, il ricorso viene dichiarato improcedibile.

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