Per richiedere una riduzione della tassa sui rifiuti, la società deve provare i lamentati disservizi nella raccolta

La Redazione
11 Settembre 2019

Una società proponeva ricorso alla CTP avverso l'avviso di pagamento per TARES, lamentando il mancato espletamento da parte del Comune del servizio di smaltimento rifiuti nella zona in cui si trovavano i locali aziendali. La società fu poi costretta a ricorrere ad una società terza per lo smaltimento.

Una società proponeva ricorso alla CTP avverso l'avviso di pagamento per TARES, lamentando il mancato espletamento da parte del Comune del servizio di smaltimento rifiuti nella zona in cui si trovavano i locali aziendali. La società fu poi costretta a ricorrere ad una società terza per lo smaltimento.

La CTR respinse l'appello della società, richiedendo da essa la prova dell'inadempimento del Comune nonostante ciò fosse fatto notorio.

La Cassazione ha ricordato che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, spetta al contribuente fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, essendo i primi esclusi dal normale circuito di raccolta e che non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile. La TARSU – ma ciò vale anche per la TARES – è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione.

Il diritto alla riduzione della tassa presuppone un accertamento specifico, mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile, sulla tipologia di rifiuti e su ogni altro elemento utile, in modo da verificare l'effettiva erogazione del servizio di raccolta. L'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto in carico dell'interessato.

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