Dequalificazione professionale e regime dell'onere probatorio

Sabrina Apa
13 Settembre 2019

Ove il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe...

Il caso. Un lavoratore dipendente chiedeva di essere reintegrato nelle sue mansioni (di caposquadra) e di essere risarcito per il danno derivatogli dal demansionamento denunciato e dal mobbing subito.

La Corte di appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale di Spoleto cha aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratore.

Nel merito il giudice d'appello, al pari del primo giudice, aveva ritenuto che il ricorrente non avesse allegato il contenuto delle mansioni svolte prima e dopo la riorganizzazione. Aveva accertato poi che il venir meno di compiti di coordinamento non aveva precluso un adeguato sfruttamento del bagaglio professionale del ricorrente. Aveva infatti verificato che i compiti di coordinamento non erano preminenti e caratterizzanti rispetto alle altre attività tipiche del profilo di inquadramento; che al venir meno del ruolo di caposquadra non era conseguito uno svuotamento qualitativo delle mansioni attribuitegli; infine aveva escluso che dall'istruttoria espletata fosse emersa l'esistenza di comportamenti vessatori, prolungati nel tempo, dai quali far derivare la pretesa risarcitoria azionata.

Dequalificazione professionale e regime dell'onere probatorio. Per la Corte di cassazione, ove il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, ancora, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Inoltre, proseguiono i giudici di legitimità, deve essere ribadito che nel caso in cui venga denunziata la violazione dell'art. 2103 c.c. allegando di aver sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale, che invece implica una sottrazione di mansioni tale - per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale - da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità.

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