Imposta di registro al 9% per la servitù su terreno agricolo

La Redazione
17 Settembre 2019

Gli atti costitutivi di servitù, come degli altri diritti reali di godimento su beni immobili, sono soggetti ad imposta di registro del 9% (che al tempo dei fatti cui si riferisce la sentenza era dell'8%) in base all'art. 1 c. 1 tariffa parte prima d.P.R. n. 131/1986, anche quando la servitù è costituita su terreno agricolo.

Gli atti costitutivi di servitù, come degli altri diritti reali di godimento su beni immobili, sono soggetti ad imposta di registro del 9% (che al tempo dei fatti cui si riferisce la sentenza era dell'8%) in base all'art. 1 c. 1 tariffa parte prima d.P.R. n. 131/1986, anche quando la servitù è costituita su terreno agricolo.

In questo caso, infatti, non si applica l'aliquota più alta (15%) prevista per gli atti di trasferimento aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze (a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali) prevista dall'art. 1 c. 3 tariffa parte prima d.P.R. n. 131/1986.

Per la Cassazione, infatti, il termine trasferimento individua tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo.

Di conseguenza, indipendentemente dalla natura del fondo (terreno agricolo, fabbricato, ecc.) su cui la servitù è costituita, si applica comunque l'aliquota (9%) prevista dal primo comma dell'art. 1 tariffa parte prima.

Quanto così deciso smentisce la tesi dell'Agenzia delle entrate sull'applicabilità all'atto costitutivo di servitù di aliquote differenziate a seconda della natura del fondo servente (Circ. AE 29 maggio 2013 n. 18/E).

Per completezza si rileva che, nel caso di specie, l'imposta di registro non può essere inferiore a euro 1.000 e l'atto è soggetto altresì all'imposta ipotecaria fissa di euro 50 mentre è esente da imposta di bollo, da tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10 D.Lgs. n. 23/2011).

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