Legittimo il recesso ad nutum quando la casa non soddisfa più le esigenze della famiglia anche di fatto

Redazione scientifica
23 Settembre 2019

In tutti i casi in cui venga meno la destinazione del comodato ad abitazione familiare, per esempio in coincidenza con una crisi familiare, è possibile la risoluzione ad nutum del contratto.

Tizio (comodante) aveva concesso in comodato gratuito al figlio Caio e alla convivente more uxorio Sempronia, un appartamento di sua proprietà senza alcun termine di durata per soddisfare le esigenze abitative della famiglia di fatto. A causa della cessazione della convivenza, il comodante aveva chiesto il rilascio dell'immobile. In primo grado, il Tribunale rigettava la domanda. In secondo grado, la Corte d'appello, in riforma della pronuncia, ha ritenuto che, in mancanza di un termine, il medesimo doveva essere stabilito, in applicazione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto, con riguardo al momento in cui la coppia avesse raggiunto una condizione economica adeguata e sufficiente per provvedere all'abitazione familiare in modo autonomo, di guisa da potersi configurare il diritto del comodante alla restituzione ad nutum ex art. 1810 c.c. Ciò anche alla luce del fatto che Sempronia aveva, nel frattempo, non solo interrotto la convivenza ma aveva altresì acquistato un'altra casa con un nuovo compagno continuando a detenere quella data in comodato solo strumentalmente di notte. Quindi, secondo i giudici del gravame, il comodante aveva diritto alla restituzione dell'immobile senza alcun onere di giustificazione ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c. Avverso tale decisione, Sempronia ha proposto ricorso in cassazione eccependo che la tesi della Corte territoriale era in contrato con la giurisprudenza consolidata che esclude, nel caso di comodato concesso per l'abitazione di un nucleo familiare, la possibilità del recesso ad nutum.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. pur considerando fondato il motivo di ricorso, tuttavia, ha ritenuto corretto il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Per meglio dire, il comodato avente finalità di tutela delle esigenze abitative familiari è stato equiparato al comodato a tempo indeterminato, a condizione che siano tutelate le superiori esigenze della famiglia anche di fatto. Pertanto, in tutti i casi in cui venga meno la destinazione del comodato ad abitazione familiare, per esempio in coincidenza con una crisi familiare, è possibile la risoluzione ad nutum. Nel caso di specie, la sentenza aveva correttamente attribuito rilievo decisivo all'avvenuto acquisto di un nuovo immobile da parte di Sempronia con il nuovo compagno, il che implicava logicamente la dissoluzione del nucleo familiare beneficiario e l'obbligo di restituzione del bene. Per le suesposte ragioni, il ricorso di Sempronia è stato rigettato.

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