Cancello automatico costruito sul fondo servente e aggravamento dell'esercizio del diritto alla servitù

Redazione scientifica
25 Settembre 2019

La costruzione di un cancello automatico sul fondo servente, che il proprietario del fondo dominante deve superare per accedere alla sua proprietà, costituisce un aggravamento dell'esercizio del diritto alla servitù. Tale condotta è illecita se, contemporaneamente alla costruzione del manufatto, il responsabile non fornisce al proprietario del fondo dominante i dispositivi utili per azionare il cancello.

Il Tribunale rigettava l'istanza proposta da Tizia, titolare di un diritto di servitù di passaggio su una determina via, nei confronti di Caia, proprietaria del fondo servente, volta ad ottenere: in via preliminare, l'immediata apertura del cancello posizionato all'imbocco della predetta via e, nel merito, darsi atto che il cancello stesso costituiva turbativa del diritto di godimento della servitù con conseguente condanna della convenuta a rimuoverlo o lasciarlo definitivamente aperto. In secondo grado, la Corte d'Appello confermava il provvedimento e condannava l'originaria attrice al pagamento delle spese di lite dell'impugnazione. Avverso tale decisione, la ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la decisione assunta avrebbe consentito l'aggravamento dell'esercizio della servitù consentendo l'installazione di un cancello, posto proprio sul locus servitutis.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, il proprietario del fondo ancorché gravato da servitù di passaggio, conserva il diritto di difenderlo dall'ingerenza di terzi, diritto del qual costituisce lecita esplicazione di installazione di un cancello all'ingresso della strada su cui si esercita il passaggio, purché siano adottati gli accorgimenti idonei a consentire al titolare della relativa servitù il libero esercizio del suo diritto senza che ne risultino limitazione al suo contenuto. Per meglio dire, nel caso in esame, la violazione dell'art. 1064 c.c. era evidente, dal momento che il confronto con la situazione preesistente, allorquando il pregresso passaggio era completamente libero e sgombro, rappresentava uno stato di sostanziale rinuncia all'esercizio di siffatta servitù, soprattutto da parte di terzi ospiti dei ricorrenti. Pertanto, era in re ipsa la gravità di una limitazione dovuta all'apposizione di cancello sulla strada, situato alla distanza di 110 metri rispetto alla casa, che comportava quanto meno, la costosa creazione di un citofono con apertura a distanza. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.