L'accesso diretto al lastrico solare non determina la proprietà esclusiva del condomino

Redazione scientifica
30 Settembre 2019

Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio. Pertanto, se in occasione della prima vendita, la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni non risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nella proprietà esclusiva.

La Corte d'Appello, in riforma della pronuncia conclusiva del giudizio di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta da Tizio, nella qualità di condomino, al fine di conseguire la condanna dei convenuti Caio e Sempronio al rilascio della parte di lastrico solare soprastante il loro appartamento e che essi avevano recintato trasformandolo in spazio di proprietà ed uso esclusivo. In particolare, la Corte territoriale riconosceva che l'area in questione costituiva, pur svolgendo la funzione di lastrico solare, pertinenza dell'appartamento sottostante. Avverso tale decisione, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1117 c.c.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, la Corte territoriale aveva errato nel considerare la natura pertinenziale del lastrico, e dunque la proprietà esclusiva del medesimo, sul presupposto che l'accesso allo stesso avveniva solo attraverso l'appartamento dei signori Caio e Sempronio. Per meglio dire, non ha rilevanza la circostanza per cui il lastrico sia raggiungibile da una sola unità immobiliare o serva all'uso esclusivo di un singolo condomino: esso è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell'edificio in applicazione della presunzione sancita dall'art. 1117 c.c., ove non risulti il contrario, in modo chiaro ed univoco, dal titolo. Del resto, quale superficie terminale dell'edificio, il lastrico solare svolge l'indefettibile funzione primaria di protezione dell'edificio medesimo, pur potendo essere utilizzato per altri usi accessori e, in particolare, come terrazzo. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

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