Essendo l'estratto di ruolo una fedele riproduzione della parte relativa alle pretese creditorie azionate contro il debitore mediante cartella esattoriale, esso costituisce da solo piena prova dell'entità e della natura del credito, a prescindere dalla notifica della relativa cartella.
Il caso. La società Equitalia Sud chiedeva di essere ammessa al passivo di una società fallita per diversi crediti tributari iscritti a ruolo. La domanda veniva accolta, seppur in misura ridotta, e per questo motivo la stessa società proponeva opposizione, la quale veniva respinta dal tribunale, il quale aveva ritenuto che il credito tributario non potesse essere ammesso al passivo fallimentare qualora il concessionario non avesse dimostrato l'avvenuta notifica della cartella esattoriale al contribuente fallito.
A questo punto, la società propone ricorso in Cassazione, denunciando, tra i diversi motivi, l'assenza di una norma vertente sulla necessità di allegare alla domanda di insinuazione le cartelle di pagamento mediante le relate di notifica, sostenendo che è sempre possibile impugnare i crediti tributari iscritti a ruolo, anche nel caso in cui la cartella non sia stata notificata.
Ruolo e cartella di pagamento. La Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso prospettato dalla ricorrente, ribadendo che la società concessionaria può chiedere l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati verso il fallito in base al semplice ruolo, senza la necessità della previa notifica della cartella esattoriale, dunque sulla base del solo estratto (per via del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria).
La Suprema Corte, infatti, nell'affermare che l'insinuazione per crediti tributari non può essere respinta semplicemente perché manca la prova della notifica della cartella esattoriale, chiariscono cosa debba intendersi per “ruolo” e per “cartella di pagamento”.
Il primo costituisce un atto amministrativo avente un elenco di debitori con i relativi debiti e si caratterizza per essere l'atto principale del procedimento, il quale si compone di due momenti: il primo si sostanzia con la compilazione e la sottoscrizione, mentre il secondo si concretizza con la consegna del ruolo all'agente della riscossione e con la notifica delle singole iscrizioni tramite la cartella di pagamento. La prima fase si può, a sua volta, scomporre in due momenti: quello riguardante il ruolo e quello relativo alle singole posizioni debitorie oggetto del ruolo stesso.
Ora, la Corte specifica che il procedimento prevede che, una volta ricevuti i ruoli, l'agente della riscossione formi un titolo giuridico unitario per ciascun debitore per poi procedere alla notifica della cartella di pagamento.
Chiarito quanto sopra, la Cassazione si sofferma sulla cartella di pagamento, la quale contiene l'intimazione ad adempiere e può essere ricondotta semplicemente alla «stampa del ruolo in unico originale notificata alle parti», indicando gli stessi elementi identificativi oggetto del ruolo.
Dunque, la Corte osserva che la distinzione tra notifica della cartella, il ruolo e l'estratto non ha alcun senso, considerato che l'estratto di ruolo altro non è che la riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate contro il debitore mediante cartella esattoriale. Per questo, dunque, l'estratto costituisce una prova idonea circa l'entità e la natura del credito oggetto della cartella esattoriale, a prescindere dalla sua notifica.
Fonte: Ilfallimentarista.it