Competenza delle Sezioni Specializzate in caso di litisconsorzio successivo con impresa straniera

La Redazione
10 Ottobre 2019

La chiamata in garanzia di un soggetto avente personalità giuridica di diritto straniero non determina l'incompetenza sopravvenuta del tribunale correttamente adito secondo i criteri di competenza di cui al d.lgs. n. 168/2003.

La chiamata in garanzia di un soggetto avente personalità giuridica di diritto straniero non determina l'incompetenza sopravvenuta del tribunale correttamente adito secondo i criteri di competenza di cui al d.lgs. n. 168/2003.

L'art. 4, comma 1-bis, d.lgs. n. 168/2003, che deroga ai criteri di competenza previsti dal medesimo decreto per i casi in cui sia parte una società di diritto straniero, trova applicazione alle sole ipotesi in cui la società di diritto straniero sia parte ab origine, in quanto attrice, convenuta principale o per connessione, e non anche nei casi di litisconsorzio successivo. Ciò in quanto il comma 1-bis citato costituisce norma speciale, che come tale non può essere applicato estensivamente al di fuori dei casi espressamente previsti.

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