Vizi di notificazione ad alcuni dei litisconsorti facoltativi dell'atto riassuntivo del giudizio interrotto

Sergio Matteini Chiari
15 Ottobre 2019

La Suprema Corte ha stabilito che i vizi di notificazione ad alcuni dei litisconsorti facoltativi dell'atto riassuntivo del giudizio interrotto per evento riguardante uno soltanto degli altri litisconsorti non comportano estinzione dell'intero processo.
Massima

In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso nei confronti di più coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi e riassunto tempestivamente il giudizio, interrotto nei confronti di tutti, il vizio della notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di uno o alcuni tra i litisconsorti facoltativi ed il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notificazione non impediscono l'ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei restanti litisconsorti ritualmente citati, non potendosi estendere a costoro l'eventuale estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. relativa ad uno dei convenuti originari.

Il caso

AA conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale territorialmente competente, BB, CC e DD onde ottenerne condanna al pagamento di somma dovuta a titolo di corrispettivo di un appalto.

A seguito della morte di AA e CC, il giudizio veniva proseguito, rispettivamente, da EE e FF.

Il Tribunale adito rigettava la domanda e il soccombente EE proponeva appello, instando per la riforma di tale pronuncia. Costituitosi in giudizio, BBB, unico fra gli originari convenuti cui era stato notificato il gravame, ne chiedeva la reiezione e formulava appello incidentale, deducendo la nullità del processo di primo grado giacché, dopo l'interruzione dichiarata in udienza per la morte di CC, l'atto di riassunzione era stato proposto quando già era deceduto anche l'originario attore (AA), mentre i successivi «atti riassuntivi erano stati notificati al di fuori dei termini concessi dal giudice».

La Corte di Appello adita accoglieva l'appello principale e dichiarava inammissibile l'appello incidentale sul rilievo che il Tribunale aveva motivato il rigetto dell'eccepita estinzione sulla base della circostanza che il procuratore non aveva dichiarato la morte del proprio assistito AA, con conseguente ultrattività del mandato difensivo, ed aveva altresì rimarcato la tempestività delle riassunzioni operate, mentre il gravame incidentale si era limitato a ribadire la carenza del potere rappresentativo del difensore, né alcunché aveva dedotto sulla pretesa tardività della riassunzione. Avverso tale pronuncia, BB proponeva ricorso per cassazione e la controparte EE rimaneva intimata, senza svolgere attività difensive.

La questione

Per prima cosa, la Suprema Corte si è posta il problema di stabilire, con riguardo al caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza, quali siano gli oneri della parte rimasta soccombente che ricorra in Cassazione contro tale sentenza ove intenda impedirne il passaggio in giudicato.

In secondo luogo, la Suprema Corte, trattandone ultroneamente, vale a dire senza che ve ne fosse necessità, stante la soluzione data alla questione precedentemente indicata, si è posta il problema di stabilire, con riguardo ad un caso di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso nei confronti di più coobbligati solidali, se, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno dei predetti e riassunto tempestivamente il giudizio, interrotto nei confronti di tutti, il vizio della notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di uno o alcuni tra i litisconsorti facoltativi ed il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notificazione comportino impedimento dell'ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei restanti litisconsorti ritualmente citati o se si debba estendere a costoro l'eventuale estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. relativa ad uno dei convenuti originari.

Le soluzioni giuridiche

i) Con riguardo alla prima delle affrontate questioni, la Suprema Corte ha affermato che, qualora il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame ritenendolo privo di specificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la statuizione di inammissibilità, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata (v., nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, 9 marzo 1995, n. 2749; Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2004, n. 9243).

In altri termini, in una situazione quale quella descritta, la parte soccombente in appello ha l'onere di denunziare l'errore in cui, a suo parere, è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c. (in sentenza il riferimento è fatto al testo di tale disposizione vigente ratione temporis, anteriormente alla riformulazione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012).

ii) Con riguardo alla seconda questione,la Suprema Corte, dopo avere rilevato che il ricorrente si era doluto dell'intempestiva riassunzione, ovvero della mancata tempestiva notificazione della riassunzione, con riferimento agli eredi di CC, ha affermato che, vertendosi in tema di obbligazione solidale, quale quella relativa al corrispettivo di lavori conferiti in appalto da più committenti, ai sensi dell'art.1294 c.c., la domanda proposta nei confronti di ciascuno di questi ultimi aveva dato luogo ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo; conseguendone che, verificatasi una causa d'interruzione del processo con riguardo ad uno dei coobbligati solidali ritualmente citati ab origine e riassunto tempestivamente (giusta deposito del ricorso entro i termini previsti dall'art. 305 c.p.c. – v. Cass. civ., Sez. Un., 28 giugno 2006, n. 14854 e, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2018, n. 9819; Cass. civ., sez. I, 11 marzo 2019, n. 6921) il giudizio, pur dopo che lo stesso era stato integralmente dichiarato interrotto, il vizio da cui fosse colpita la notifica dell'atto di riassunzione nei confronti di uno o di alcuni soltanto dei litisconsorti facoltativi, ed il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notificazione, non impedivano comunque l'ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei restanti litisconsorti ritualmente citati, non potendosi estendere a costoro l'eventuale estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. relativa ad uno dei convenuti originari (si vedano, nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, 16 marzo 1999, n. 2317; Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2007, n. 15142; Cass. civ., sez. un., 22 aprile 2013, n. 9686).

Osservazioni

i) Con riguardo alla prima delle questioni affrontate (v. precedente § la questione), la Suprema Corte, estendendo al giudizio di legittimità principi più volte affermati con riferimento a sentenze di giudici di merito, ha statuito, in sostanza («la manifesta infondatezza del ricorso discende tuttavia in maniera decisiva da altra motivazione in diritto»), che è consentito al giudice, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esaminare ed accogliere anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso di eventuale erroneità della prima, venendo a basare la pronuncia su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata (si vedano, tutte applicative del principio con riguardo a sentenze di merito, Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2006, n.. 1099; Cass. civ., sez. I, ord. 11 marzo 2019, n. 6985; Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2019, 10815).

ii) Con riguardo alla seconda delle questioni affrontate, devono valere le seguenti considerazioni, tenute in conto anche dalla Suprema Corte nella sentenza in commento.

a) L'obbligazione di pagamento del corrispettivo di lavori conferiti in appalto da più committenti ha natura di obbligazione solidale, ai sensi dell'art. 1294 c.c.

Laddove tutti gli obbligati vengano evocati in giudizio, si configura litisconsorzio facoltativo «proprio, stante l'esistenza, fra le cause proposte, di un vincolo di connessione materiale per l'oggetto (il petitum) e per il titolo (la causa petendi) dal quale dipendevano.

L'obbligazione solidale passiva non dà luogo, di regola, a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito (v., ex multis, Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2854; Cass. civ., sez. III, 21 agosto 2018, n. 20860).

b) Eventi interruttivi possono verificarsi in relazione ad una soltanto delle cause cumulate.

Circa gli effetti che possono prodursi a seguito di tale evento, appare consolidato l'orientamento secondo cui l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall'evento (v. Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2007, n. 15142; Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2010, n. 13125; Cass. civ., sez. un., 22 aprile 2013, n. 9686).

In ogni caso, pur se l'evento interruttivo che riguardi una delle parti di una singola causa venga ritenuto operare rispetto all'intero procedimento e dunque per tutte le cause in esso confluite, determinando così l'interruzione del simultaneus processus (v., per tale soluzione, Cass. civ., sez. I, 1° ottobre 2002, n. 14102; Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2005, n. 15095; Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2007, n. 18714), l'omissione o la nullità dell'atto di riassunzione nei confronti di alcuni soltanto degli altri litisconsorti facoltativi non si estende all'intero processo, ma opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall'evento (v., ex multis, Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2008, n. 26888; Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2010, n. 16108; Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2012, n. 6924; Cass. civ., sez. II, 8 luglio 2014, n. 15539; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2015, n. 21170).

In altri termini, il fenomeno interruttivo, attesa la reciproca indipendenza dei rapporti processuali venuti in considerazione (carattere che connota tutte le ipotesi di litisconsorzio facoltativo), riverbera i suoi effetti limitatamente alla singola causa (o alle singole cause) di cui è parte il soggetto al quale si riferisce l'evento interruttivo, con conseguente estinzione del relativo processo (o dei relativi processi) in assenza di tempestiva riassunzione, mentre le ulteriori cause che non siano state separate entrano in fase di stallo o di rinvio, destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa.

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