Si può concedere un secondo termine se la notifica rinnovata è nulla perché effettuata ad indirizzo PEC errato?

Redazione scientifica
16 Ottobre 2019

Dopo che sia stato concesso un termine per rinnovare una notificazione, qualora anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione.

Notifica ad indirizzo PEC non aggiornato. Il ricorrente adisce la Suprema Corte per la cassazione del decreto con cui la Corte d'Appello di Perugia dichiarava estinto, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., il giudizio avente ad oggetto l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001. Con il ricorso viene dedotto che il difensore, dopo una prima richiesta di rinnovazione della notificazione, aveva notificato il ricorso ad un indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato “errato in quanto non aggiornato”, provvedendo così ad una seconda richiesta di rinnovazione, che concessogli dalla stessa Corte, gli aveva permesso di effettuare la terza notifica al nuovo indirizzo PEC dell'Avvocatura di Stato.

No alla concessione del secondo termine. La Corte di Cassazione afferma che, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, qualora anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione e ciò in quanto la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. non lo consente. A sostegno di tale assunto entra in gioco l'art. 153 c.p.c. che vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2.
Pertanto, secondo il Collegio di legittimità, i Giudici hanno errato nel concedere un ulteriore termine per rinnovare la notifica, tuttavia, non ha errato nel dichiarare estinto il giudizio (art. 307, comma 3, c.p.c. con il decreto impugnato. Per tutti questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

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