Si può concedere un secondo termine se la notifica rinnovata è nulla perché effettuata ad indirizzo PEC errato?
16 Ottobre 2019
Notifica ad indirizzo PEC non aggiornato. Il ricorrente adisce la Suprema Corte per la cassazione del decreto con cui la Corte d'Appello di Perugia dichiarava estinto, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., il giudizio avente ad oggetto l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001. Con il ricorso viene dedotto che il difensore, dopo una prima richiesta di rinnovazione della notificazione, aveva notificato il ricorso ad un indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato “errato in quanto non aggiornato”, provvedendo così ad una seconda richiesta di rinnovazione, che concessogli dalla stessa Corte, gli aveva permesso di effettuare la terza notifica al nuovo indirizzo PEC dell'Avvocatura di Stato. No alla concessione del secondo termine. La Corte di Cassazione afferma che, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, qualora anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione e ciò in quanto la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. non lo consente. A sostegno di tale assunto entra in gioco l'art. 153 c.p.c. che vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2. |