L'ordinanza che sospende l'efficacia della delibera di esclusione del socio non “sopravvive” all'estinzione del giudizio di merito
17 Ottobre 2019
Il caso. Il tribunale territorialmente competente sospendeva in via cautelare con ordinanza, l'efficacia della delibera assembleare adottata da una s.a.s. che aveva escluso da tale società uno dei suoi soci. Con successiva ordinanza lo stesso Tribunale, rilevata l'omessa istanza di fissazione dell'udienza collegiale, dichiarava l'estinzione del giudizio, facendo salva la misura cautelare, poiché avente carattere anticipatorio. Successivamente, il giudizio si concludeva con sentenza che disattendeva l'istanza cautelare (ex art. 669-novies c.p.c.) proposta dalla s.a.s. e confermava la perdurante efficacia – all'estinzione del giudizio – dell'ordinanza cautelare precedentemente emessa. La Corte d'appello investita del gravame dalla s.a.s. respinse l'appello dichiarandolo infondato in quanto – secondo il Collegio distrettuale – l'ordinanza cautelare emessa nel giudizio di primo grado sopravviveva all'estinzione del giudizio di merito nell'ambito del quale era stata emessa, in quanto presentava un contenuto anticipatorio degli effetti della sentenza che definisce il giudizio, sicché tale ordinanza cautelare aveva prodotto la cessazione degli effetti della deliberazione senza caducarla. La s.a.s. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello.
Sospensione cautelare delibera assembleare societaria. Nella specie, i Giudici hanno ritenuto fondato il secondo dei motivi proposti dalla società ricorrente per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 669-octies commi 6 e 8 c.p.c. nella formulazione post riforma poiché – secondo i giudici occorre partire dalla premessa, in verità, pacifica e per dottrina e giurisprudenza, che l'annullamento della deliberazione di esclusione di un socio in esito ad un'opposizione proposta a norma dell'art. 2287, comma 2, c.c. – in quanto di natura costitutiva – opera ex tunc, ossia ricostituisce dalla pronuncia lo status di socio, ma con effetto retroattivo quanto alle conseguenze, in quanto comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivanti. Orbene, sulla scorta di tale premessa il Collegio di legittimità prosegue affermando che la sentenza costitutiva non è suscettibile di produrre effetto prima che vi sia il suo passaggio in giudicato. Nella specie, il Collegio osserva che la sospensione della delibera di esclusione, se considerata avente come natura anticipatoria, anticiperebbe proprio l'effetto inscindibilmente collegato con la pronuncia costitutiva di annullamento, consistente nel ripristino della posizione di socio, che resterebbe definitiva in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o di una sua estinzione, laddove tale effetto può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di annullamento della delibera di esclusione. Analogo discorso non può essere fatto valere nella specie per il provvedimento cautelare in questione attesa la sua natura meramente anticipatoria e pertanto, insuscettibile del passaggio in giudicato.
Conclusioni. Il Collegio conclude affermando che, per contro, esigenze sistematiche connesse al nesso di strumentalità che caratterizza tutti i provvedimenti cautelari, anche quelli anticipatori – sia pure in maniera attenuta –, postulano che alla sospensione della delibera sia da ascrivere la finalità di evitare che la durata del giudizio possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio, qualora venga confermato tale (natura conservativa), consentendo un ripristino provvisorio del rapporto societario, evitando che la posizione di socio venga ad essere definitivamente compromessa, non solo non percependo gli utili, ma anche e soprattutto non potendo influire – cosa ancora più evidente quando si tratti, come nel caso concreto, di società di persone – sull'amministrazione e gestione della società. Da qui la conseguente necessità che il provvedimento cautelare perché possa “sopravvivere” estinto il giudizio, debba essere necessariamente confermato e quindi, riportato, nell'ambito di una sentenza di merito.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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