Il sedicente proprietario dice addio alla Porsche: le risultanze del PRA non dimostrano la proprietà

Redazione scientifica
21 Ottobre 2019

La trascrizione dell'atto di vendita dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) non è requisito di validità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, non avendo essa valore costitutivo.

Il caso. Il creditore di un autosalone pignora un'autovettura Porsche usata. Veniva proposta opposizione ex art. 619 c.p.c. da colui che deduceva di aver acquistato quella vettura alcuni mesi prima e che, avendo successivamente cambiato idea, l'aveva lasciata presso l'autosalone in conto vendita. L'opposizione veniva rigettata dal tribunale così come l'ulteriore gravame dalla Corte d'appello.

Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, sostenendo che la Porsche era rimasta di sua proprietà e che, quindi, era stata pignorata illegittimamente.

Le risultanze del PRA. Il Collegio ribadisce il principio alla luce del quale «la trascrizione dell'atto di vendita dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) non è requisito di validità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, non avendo essa valore costitutivo. Pertanto, gli autoveicoli possono essere alienati con la semplice forma verbale consensuale, di cui può essere data dimostrazione con ogni mezzo di prova» (cfr. Cass. civ., n. 7070/1986).

Principio “possesso vale titolo”. Ne consegue che qualora un veicolo è rinvenuto dall'ufficiale giudiziario nella disponibilità del debitore esecutato, vale il principio “possesso vale titolo”. Sarà il terzo che assume di essere proprietario del veicolo a dover dimostrare non solo di averlo acquistato, ma anche che il debitore ne ha conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento della proprietà mediante traditio. Il terzo opponente non può limitarsi ad invocare le risultanze del PRA, in quanto queste sono dimostrative del fatto che egli acquistò il veicolo, ma non anche del titolo per il quale lo stesso è stato rinvenuto nel possesso del debitore esecutato.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale, da una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio, ha ritenuto che le risultanze del PRA non avessero valore decisorio.

Ed è per tali ragioni che la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.