Il dies a quo per la decorrenza della prescrizione presuntiva

22 Ottobre 2019

Esiste l'unitarietà dell'incarico professionale riguardante l'affare oggetto del contratto di patrocinio, in caso di conferimento di ulteriori incarichi al medesimo avvocato per il recupero del credito generato dallo stesso affare, ed acclarato nella sentenza già pubblicata?
Massima

Le iniziative intraprese dall'avvocato, anche se connesse alla decisione definitiva, come i procedimenti esecutivi finalizzati a rendere effettivo il diritto di credito riconosciuto in favore del proprio cliente, costituiscono prestazione di una nuova attività, assoggettata ad un autonomo termine di prescrizione.

Il caso

La Corte d'appello di Roma conferma la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo con il quale l'avvocato aveva intimato al proprio cliente il pagamento di compensi professionali, ritenendo prescritto il diritto azionato dal professionista, con la sola eccezione del compenso per l'attività prestata in una causa di sfratto per finita locazione.

La Corte territoriale ha rilevato che l'attività defensionale svolta dall'avvocato si era conclusa con la pubblicazione della sentenza del giudice di prime cure, e che non erano stati allegati elementi idonei a superare l'eccezione di prescrizione.

La questione

Esiste l'unitarietà dell'incarico professionale riguardante l'affare oggetto del contratto di patrocinio, in caso di conferimento di ulteriori incarichi al medesimo avvocato per il recupero del credito generato dallo stesso affare, ed acclarato nella sentenza già pubblicata?

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione conferma la pronuncia della Corte d'appello, laddove ha escluso l'unitarietà dell'incarico con riferimento alle successive iniziative dell'avvocato, finalizzate al recupero del credito del cliente, in quanto, come evidenziato dalla costante giurisprudenza di legittimità sul tema della prescrizione presuntiva, la ratio di quest'ultima risiede nell'esigenza di conseguire la certezza nei più ricorrenti rapporti patrimoniali di origine negoziale.

Infatti, coerentemente con tale ratio, l'art. 2957 c.c. prevede la decorrenza automatica del termine triennale di prescrizione dalla conclusione della prestazione, che fa presumere l'esigibilità immediata del corrispettivo maturato dal professionista.

I giudici di legittimità nel confermare la decisione impugnata, con particolare riferimento alle competenze dovute dal cliente al proprio avvocato, precisano che la conclusione della prestazione professionale è individuata nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento era stato conferito l'incarico, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.

Osservazioni

Con la pronuncia in epigrafe, la Cassazione conferma il principio di diritto secondo cui non può legittimamente essere riconosciuto alla parte l'arbitrio di spostare a proprio piacimento, la decorrenza del termine iniziale per la prescrizione del diritto al compenso professionale, atteso che il suddetto termine decorre automaticamente dalla conclusione della prestazione, che fà presumere l'esigibilità immediata del corrispettivo (Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2009, n. 7378, in cui si è statuito che la prevista opposizione del visto di congruità sulla parcella del professionista, essendo la tempestività della richiesta rimessa alla potestativa volontà della stessa parte interessata, non influisce sulla decorrenza del termine prescrizionale, in quanto, di fatto legittimata pur sempre ad esigere l'immediata realizzazione del proprio credito professionale; in senso conforme cfr. Trib. Bari, 19 maggio 2016).

A ciò aggiungasi che l'arbitrario spostamento “in avanti” del dies a quo appare essere in contrasto finanche con i consueti principi di correttezza e buona fede, nei confronti di chi, avendo effettuato il pagamento, ha fatto legittimo affidamento nel decorso del tempo per non ritenersi più onerato alla conservazione delle inerenti prove, nonchè della fondamentale esigenza di certezza nei più ricorrenti rapporti patrimoniali di origine negoziale, cui s'ispira la vigente normativa delle prescrizioni presuntive.

L'art. 2957, comma 2, c.c. stabilisce che per le competenze dovute agli avvocati il termine prescrizionale triennale di cui all'art. 2956 c.c. decorre dalla decisione della lite (Cass. civ., sez. II, 8 ottobre 2001, n. 12326), termine quest'ultimo che coincide con data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa (Cass. civ., sez. II, 10 luglio 1987 n. 6033), con la precisazione che per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

La spiegazione è semplice.

Il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre, ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato, mentre per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

Al riguardo, l'ultima prestazione dalla quale va calcolato il termine triennale stabilito dall'art. 2956 c.c., va individuata con riferimento all'espletamento dell'incarico conferito dal cliente.

L'attività professionale dell'avvocato in ordine ad un giudizio, va dunque considerata nella sua interezza e non scissa nelle singole prestazioni, ragione per cui, la prescrizione presuntiva decorre dall'esaurimento del mandato e non dal compimento dei singoli atti. (Trib. Vallo della Lucania, 22 marzo 1978, in Giur. merito, 1981, 699).

Orbene, poichè il detto incarico si fonda sul contratto di patrocinio, che è regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non sul rilascio della procura ad litem, il cui fine è soltanto quello di consentire la rappresentanza processuale della parte (Cass. civ., sez. I, 2 settembre 1997, n.8388), il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, che, nel caso di prestazioni rese in giudizio coincide con la pubblicazione della sentenza (Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2015, n.13401; Trib. Cosenza, 21 luglio 2017).

Ovviamente, nel caso di prestazioni rese in vari gradi di giudizio, il dies a quo utile per la prescrizione del diritto al compenso coincide con la pubblicazione della sentenza definitiva.

Tale principio non muta nel caso in cui sia stato conferito per il giudizio di appello una nuova procura, in quanto il rilascio di una nuova procura al medesimo difensore implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento (Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2004, n.13774).

Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, bene ha fatto, quindi, la Corte ad individuare nella pubblicazione della sentenza definitiva non impugnabile che aveva posto fine alla lite, il dies a quo per l'inizio del termine di prescrizione.

In buona sostanza, il termine di prescrizione del diritto al compenso esige che le singole attività siano riconducibili ad un unico originario contratto d'opera professionale che giustifica tutte le prestazioni, sì da poterle considerare unitariamente, anche se divisibile in diverse fasi processuali, in modo da poterlo considerare globalmente sul piano della prescrizione.

Conseguentemente, è opportuno precisare che in caso di pluralità di prestazioni professionali, la prescrizione presuntiva del diritto al pagamento delle singole prestazioni decorre dal termine dell'ultima prestazione - in deroga all'art. 2958 c.c. - solo qualora le singole prestazioni siano non complete ed autonome ma solo fasi ininterrotte di un complesso unitario ed inscindibile (Trib. Nocera Inferiore, 26 maggio 1995, in Giur. merito,1995, 905).

Guida all'approfondimento
  • D. Di Gravio, Il decorso della prescrizione presuntiva del compenso all'avvocato nella liquidazione coatta amministrativa, in Dir. fall., 2001, II, 179 e ss.;
  • A. Genovese, Prescrizione presuntiva e crediti professionali nell'elaborazione giurisprudenziale, in Giust. civ., 2010, 39 e ss.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario