Requisiti di validità delle notificazioni telematiche in proprio ex lege n. 53/1994

22 Ottobre 2019

La disciplina delle notifiche eseguite in proprio dagli avvocati ai sensi della l. n. 53/1994 prevede uno speciale regime di nullità. L'autore, partendo dalla disamina dei requisiti prescritti dalle disposizioni in materia, analizza le fattispecie affrontate dalla giurisprudenza di legittimità per ricostruire i principi fondanti che hanno orientato le prime applicazioni della normativa speciale, a partire dalla sanatoria per raggiungimento dello scopo, non senza dare conto delle ipotesi che, per converso, hanno condotto alla declaratoria di invalidità per violazione del diritto di difesa o potenziale pregiudizio per la decisione finale.
La disciplina delle notifiche in proprio ai sensi dalla l. n. 53/1994

Nell'ambito della sezione VI del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, è stato introdotto l'art. 16-quater (inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. 24 dicembre 2012, n. 228), che ha profondamente innovato la l. 21 gennaio 1994, n. 53 in tema di notifiche in proprio del difensore. Infatti, dopo un primo intervento effettuato con l'art. 25 della l. 11 novembre 2011, n. 183, con l'art. 16-quater cit. è stato inserito nel corpo della l. n. 53 del 1994 l'art. 3-bis, che stabilisce le modalità per eseguire le notificazioni telematiche da parte degli avvocati.

Il difensore, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. (art. 1 della l. n. 53 del 1994), è tenuto ad utilizzare una propria utenza PEC registrata in un pubblico elenco e può inviare il messaggio solo a indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario o dei destinatari censiti in un pubblico elenco ai sensi dell'art. 16-ter del d.l. 179/2012 cit., e deve inserire nel messaggio di PEC (art. 3-bisdella l. n. 53/1994):

  • l'atto da notificare, da firmare digitalmente o di cui attestare la conformità nella relazione di notificazione; se l'atto è cartaceo, l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica e ad attestarne la conformità all'originale a norma dell'art. 3-bis, comma 2, della l. n. 53/1994; si richiamano inoltre le disposizioni regolamentari (in particolare, gli artt. 18, comma 1, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e 19-bis, commi da 1 a 4, del decreto dirigenziale S.I.A. 16 aprile 2014, modificato il 28 dicembre 2015), che stabiliscono le caratteristiche dei documenti informatici oggetto di notifica;
  • la relata di notifica, che, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5,della l. n. 53 del 1994, è un documento informatico separato dall'atto da notificare, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di PEC; la relata deve contenere: 1) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; 2) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; 3) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; 4) l'indirizzo di PEC a cui l'atto viene notificato; 5) l'indicazione dell'elenco da cui è stato estratto l'indirizzo di PEC del destinatario; 6) l'attestazione di conformità di cui al predetto art. 3-bis, comma 2, della l. n. 53 del 1994 (cioè l'attestazione prevista nel caso in cui l'atto da notificare sia cartaceo e ne sia stata estratta una copia informatica) nonché, dall'entrata in vigore dell'art. 16-undecies del d.l. 179 del 2012 cit., inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, anche le attestazioni di conformità delle copie informatiche di documenti informatici; 7) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo (comma 6 dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994).

Una volta redatta su documento separato la relata di notifica, questa e l'atto da notificarsi sono allegati dall'avvocato al messaggio di PEC, avente come oggetto, a pena di nullità, “notificazione ai sensi della legge n. 53/1994” (comma 4 della l. n. 53 del 1994).

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (R.d.A.C.) prevista dall'art. 6, comma 2, del medesimo decreto. Quanto al tempo delle notificazioni, si applica l'art. 147 c.p.c., a norma dell'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, cit. (introdotto dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. nella l. 11 agosto 2014, n. 114), in virtù del quale, se la R.d.A.C. è generata dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle 7 del giorno successivo, sebbene, a seguito della sentenza del 9 aprile 2019, n. 75, della Corte costituzionale, la disposizione deve intendersi limitata alla sfera del destinatario, mentre per il notificante che abbia eseguito la notifica dopo le ore 21 ed entro le ore 24 la notifica si perfeziona al momento di generazione della ricevuta di accettazione.

La R.d.A.C. richiesta è quella “completa” (art. 18, comma 6, del d.m. n. 44/2011) di cui all'art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 68/2005.

Nel caso in cui i sistemi di PEC, in luogo della ricevuta di avvenuta consegna, provvedano a generare un avviso di “mancata consegna”, la notifica non può considerarsi perfezionata, non rinvenendosi nella disciplina sulle notificazioni in proprio una disposizione analoga a quella dettata per le comunicazioni/notificazioni telematiche di cancelleria, che prevedono l'esecuzione della notificazione mediante deposito della stessa in cancelleria in caso di indirizzo PEC del destinatario non comunicato ai pubblici elenchi o irraggiungibile per causa a lui imputabile (art. 16, comma 6,del d.l. n. 179/2012, cit.).

I requisiti di validità prescritti dall'art. 11 della l. n. 53/1994

Per le notifiche eseguite direttamente dagli avvocati è prevista una disciplina speciale rispetto all'art. 160 c.p.c. Infatti, l'art. 11 della l. n. 53 del 1994 sanziona con la nullità, rilevabile d'ufficio, la notifica in proprio (anche telematica) «se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica».

Se, dunque, si ripercorrono le prescrizioni dettate dall'art. 3-bis della legge, come sopra sintetizzate, deve concludersi per la nullità della notificazione eseguita:

  • da casella PEC ovvero verso casella PEC non censita in pubblici elenchi;
  • senza indicare nell'oggetto del messaggio la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994";
  • senza allegare la relata predisposta su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, recante tutte le indicazioni richieste dall'art. 3-bis, comma 5, cit.;
  • senza attestare nella relata la conformità della copia informatica al cartaceo da cui è tratta, prescritta direttamente dall'art. 3-bis, commi 2 e 5 lett. g), della l. n. 53/1994;
  • senza indicare - nel caso di notificazioni effettuate in corso di procedimento - l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

Rispetto alle ulteriori prescrizioni, la sanzione di nullità dovrebbe ricomprendere anche:

  • il mancato rispetto dei requisiti tecnici, prescritti a norma dell'art. 18, comma 1, del d.m. n. 44/2011 (che impone all'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica di allegare al messaggio di PEC «documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34»), potendosi ritenere che il rinvio effettuato dall'art. 11 della l. n. 53/1994 alle disposizioni di cui agli articoli precedenti si estenda indirettamente anche alle previsioni del d.m. n. 44/2011 in virtù del richiamo al «rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» contenuto nell'art. 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 53; in tal modo, attraverso il richiamo a sua volta contenuto nell'art. 18, comma 1, del d.m. n. 44/2011, la nullità si estenderebbe altresì ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche e, segnatamente, all'art. 19-bis, comma 1, del decreto dirigenziale S.I.A. del 16 aprile 2014, siccome modificato il 28 dicembre 2015, («Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini.»);
  • il mancato rispetto del disposto di cui all'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44/2011, secondo cui «La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.», requisito tecnico che consente di verificare esattamente il contenuto del messaggio e degli allegati inviati, operante in virtù del rinvio indiretto contenuto nell'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53/1994, come osservato al punto precedente;

È dubbio, invece, se la nullità sia predicabile anche rispetto:

  • alla mancata o irrituale attestazione di conformità delle copie informatiche dei documenti informatici oggetto di notificazione, attestazione prevista dall'art. 16-undecies, comma 3, del d.l. n. 179/2012, cit., atteso che solo la mancanza nella relata dell'attestazione di conformità della copia informatica al cartaceo da cui è tratta, prescritta direttamente dall'art. 3-bis, commi 2 e 5 lett. g), della l. n. 53 del 1994, è espressamente sanzionata dall'art. 11 della medesima legge con la nullità della notificazione, tramite il rinvio alle disposizioni di cui agli articoli precedenti;
  • alla mancata allegazione al messaggio di PEC della procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c., quale requisito di legittimazione del difensore notificante richiesto dall'art. 1 della l. n. 53/1994, atteso che, a fronte di una eccezione della controparte ovvero di un rilievo di ufficio, il difensore - cui la procura sia stata debitamente e tempestivamente conferita - potrebbe comprovare successivamente, all'atto della costituzione, l'esistenza in atti della procura, avente data certa anteriore alla notificazione, dovendosi comunque verificare la validità del rilascio della procura e l'esistenza del potere di certificazione dell'autografia, secondo il disposto di cui all'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 («La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato.»). A tale ultimo riguardo, va evidenziato che la disciplina speciale dettata per l'ipotesi di redazione dell'atto in formato di documento informatico è stata ritenuta inapplicabile al caso dell'atto redatto in forma analogica, con relativa procura, e notificato in via telematica («Nell'ipotesi di citazione, comprensiva di procura, formata in originale cartaceo, successivamente scansionata e notificata via posta elettronica certificata, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44/2011, che è diretto a stabilire quando la procura, che sia stata rilasciata su un documento nativo informatico ovvero nativo analogico, si debba considerare apposta in calce all'atto telematico cui si riferisce, e neppure le norme regolamentari emesse dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia in data 16 aprile 2014, atteso che tali norme si riferiscono alla diversa ipotesi cui l'atto da notificare sia un documento originale informatico e non un documento nativo analogico (in cui l'originale è cartaceo) comprensivo della procura e notificato a mezzo PEC, al quale non si applica la disciplina del processo telematico, ma solo quella relativa alla PEC» (Cass. civ., 12 giugno 2018, n. 15200).
Nullità della notificazione ex art. 11 della l. n. 53/1994 e sanatoria per raggiungimento dello scopo

La disciplina in tema di notificazioni telematiche in proprio ai sensi della l. n. 53 del 1994 e lo specifico regime di invalidità stabilito dall'art. 11 della medesima legge, ha indotto l'interprete a chiedersi se ogni violazione formale delle predette prescrizioni comporti la nullità - rilevabile d'ufficio - della notificazione ovvero se sussista un margine di apprezzamento rispetto all'idoneità dell'atto, benché difforme dalle previsioni normative, a produrre gli effetti cui la notificazione è preordinata.

La giurisprudenza di legittimità si è orientata verso la seconda direzione, facendo ampio ricorso al principio del raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c.

Tale indirizzo, proteso ad una visione sostanzialistica del rispetto delle regole processuali, è stato tracciato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (18 aprile 2016, n. 7665), in un caso di dedotta violazione del formato dell'atto da notificare (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”): la nullità è stata esclusa dal momento che «la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale», anche perché «i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria». Proprio da questo passaggio motivazionale si ritrae il fondamento del principio, sul rilievo che «La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione».

In tal modo, con specifico riferimento alla normativa in esame, la Corte, al massimo livello della funzione nomofilattica, ha chiarito che non ogni violazione formale può legittimare una pronuncia di nullità se non ha comportato per la parte una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale.

Il principio espresso dalle Sezioni Unite è stato pienamente recepito e declinato dalle Sezioni semplici in diverse fattispecie esaminate di denunciata difformità della notificazione eseguita rispetto al paradigma normativo illustrato nei paragrafi precedenti.

In particolare, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la nullità è stata esclusa nel caso di: 1) mancata indicazione nell'oggetto del messaggio di PEC della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” (Cass. civ.,4 ottobre 2016, n. 19814; in senso conforme, Cass. civ., Sez. Un., 28 settembre 2018, n. 23620, Cass. civ.,29 novembre 2018, n. 30927); 2) mancata sottoscrizione con firma digitale della copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico (Cass. civ.,19 dicembre 2016, n. 26102); 3) mancata sottoscrizione del ricorso notificato, omessa indicazione della firma digitale apposta in calce alla relazione di notifica nonché della firma per autentica della procura alle liti rilasciata dai ricorrenti su foglio separato (Cass. civ.,8 marzo 2017, n. 5779; in senso conforme, sempre nel caso di mancata apposizione della firma digitale sulla relata, Cass. civ.,14 marzo 2017, n. 6518, e Cass. civ., 16 febbraio 2018, n. 3805); 4) mancata indicazione che l'indirizzo di posta elettronica del notificante risulta censito in pubblici elenchi (Cass. civ.,9 marzo 2017, n. 6079); 5) mancata indicazione dell'elenco dal quale è estratto l'indirizzo di posta elettronica del destinatario (Cass. civ., 29 novembre 2018, n. 30927); 6) mancata indicazione del “nome del file” in sede di attestazione della conformità della copia telematica (Cass. civ.,11 gennaio 2018, n. 489; in senso conforme, Sez. 2, 7 giugno 2018, n. 14818); 7) atto da notificare allegato in formato “*.pdf” creato mediante la scansione della copia cartacea del ricorso invece che mediante conversione del file in formato *.pdf “nativo” (Cass. civ., 15 marzo 2018, n. 183242); 8) violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico (Cass. civ.,1° giugno 2018, n. 14042); 9) mancata indicazione della sezione, del numero e dell'anno di ruolo della causa, nell'ipotesi di notifica dell'atto in corso di procedimento, ove l'atto contenga elementi univoci (quali - nel caso del controricorso o del ricorso incidentale per cassazione - gli estremi della sentenza impugnata) in base ai quali si possa individuare con certezza il processo al quale si riferisce la notificazione (Cass. civ., 28 giugno 2018, n. 170223); 10) relazione di notificazione trasmessa “in formato docx.p7m” e non in formato “pdf.p7m” oppure in “.pdf” (Cass. civ., 14 febbraio 2019, n. 45054).

Ipotesi di riconosciuta invalidità della notificazione

A fronte dell'ampia casistica di applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sono mancati casi di riconosciuta invalidità della notificazione le volte in cui sia stata apprezzata la sussistenza di un vizio idoneo a compromettere la difesa ovvero a pregiudicare la decisione finale.

In primo luogo, è stata dichiarata addirittura inesistente la notifica a mezzo PEC nel caso di mancato deposito non solo della ricevuta di avvenuta consegna ma anche della ricevuta di accettazione, dal momento che in tale evenienza «il processo notificatorio non risulta compiuto neppure per il notificante» (Cass. civ.,7 ottobre 2015, n. 20072).

Nell'ipotesi di prova offerta dal destinatario - non contestata dalla controparte - che il file consegnato a mezzo PEC al suo indirizzo elettronico era privo di testo o comunque illeggibile, la notifica è stata reputata come non effettuata e l'atto (nella specie: un controricorso per cassazione) è stato dichiarato inammissibile (Cass. civ.,6 aprile 2017, n. 9022).

La notifica della sentenza priva della relazione di notificazione, del codice fiscale dell'avvocato notificante, del nome, cognome, ragione sociale o codice fiscale della parte che ha conferito il mandato, dell'attestazione di conformità all'atto cartaceo da cui l'atto notificato è tratto, è stata reputata inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., sul rilievo che «la relazione di notificazione deve ritenersi elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente.» (Cass. civ., 11 maggio 2017, n. 11593). Analogamente, è stata ritenuta inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare la notificazione di una sentenza a fronte della contestazione del destinatario circa la regolarità dell'estrazione della copia su supporto analogico (Cass. civ., 19 giugno 2019, n. 16421).

Un'interessante applicazione dell'ipotesi di nullità per incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la notificazione si rinviene in riferimento ad un caso di accertata attribuzione della medesima casella di PEC a due distinte società: la Corte, infatti, ha dichiarato nulla la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare perché non vi era modo per sapere con certezza quale società (se quella poi dichiarata fallita o altra estranea alla procedura) avesse ricevuto l'atto (Cass. civ., 12 gennaio 2018, n. 710).

Quanto alla sottoscrizione dell'atto nativo digitale notificato a mezzo PEC (la cui necessità era stata revocata in dubbio da Cass. civ., 28 giugno 2018, n. 17020), le Sezioni Unite (24 settembre 2018, n. 22438) hanno affermato chiaramente che l'atto processuale in forma di documento informatico notificato telematicamente deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.

Conclusioni

La disciplina speciale prevista dalla l. n. 53/1994 per le notificazioni telematiche eseguite dagli avvocati sanziona espressamente con la nullità, rilevabile di ufficio, l'assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, l'incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica, nonché, in generale, la violazione delle disposizioni dettate dalla medesima l. n. 53, anche tramite il rinvio alla normativa regolamentare in materia.

Tuttavia, nell'applicazione pratica, è prevalso un approccio sostanzialistico del rispetto delle regole processuali, con ampio ricorso alla sanatoria per raggiungimento dello scopo le volte in cui alla violazione formale non consegua alcuna apprezzabile lesione del diritto di difesa ovvero altro potenziale pregiudizio per la decisione finale, che deve tendere ad una pronuncia nel merito.

Se, dunque, nella fase cruciale di prima applicazione della normativa speciale si è apprezzabilmente evitato il rischio di una “deriva” formalistica, attingendo ai principi processualistici di ordine generale, è altrettanto importante che, nella concreta applicazione della disciplina, non si sottovaluti la delicatezza della verifica circa la ritualità della notificazione a mezzo a PEC, da svolgere direttamente sui file che l'avvocato è tenuto a depositare telematicamente, risultando ormai residuale la possibilità di provare la notifica attraverso la produzione delle copie cartacee (art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53/1994). Infatti, solo la consultazione del messaggio di PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nei prescritti formati digitali consente al giudice di apprezzare direttamente la sussistenza di eventuali violazioni potenzialmente pregiudizievoli per la difesa e per la decisione (ad es., l'illeggibilità dell'atto, l'assenza di firma, la mancanza di certificazione del messaggio, etc.), per dirimere i casi in cui, per la mancata costituzione del destinatario della notifica, non possa farsi ricorso tout court al principio del raggiungimento dello scopo.

In questo senso, il riscontro va eseguito in base a tutte le circostanze del caso concreto, ben potendo anche violazioni all'apparenza solo formali (come la mancata indicazione della specifica dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" nell'oggetto del messaggio a mezzo PEC ovvero il mancato rispetto del prescritto formato dell'atto) condurre ad una declaratoria di nullità ove si accerti l'effettiva compromissione del diritto di difesa (ad esempio, perché la mancata indicazione della specifica dizione nell'oggetto del messaggio potrebbe aver indotto il destinatario a non leggere ovvero a ritardare la lettura del messaggio) ovvero l'inidoneità dell'atto a realizzare gli effetti propri della notifica (come nel caso di atto illeggibile per adozione di un formato non consentito, potendosi dubitare che il destinatario abbia l'onere di attivarsi anche per poter leggere formati diversi da quelli ammessi).

Sarà, dunque, fondamentale continuare ad osservare gli sviluppi ermeneutici che verranno a formarsi sulla materia, anche grazie all'essenziale contributo offerto dalla dottrina, nell'auspicio che, a breve, con l'avvio del deposito telematico degli atti anche nel processo di legittimità, la Corte di cassazione possa pronunciarsi sulla verifica della notificazione condotta direttamente sui documenti informatici e non più solo attraverso le copie cartacee.

Guida all'approfondimento
  • A. Ciriello, P. Calorio, Notifiche in proprio a mezzo PEC (PCT), in www.ilprocessotelematico.it;
  • F. Porcelli, Le notificazioni telematiche eseguite in proprio da parte degli avvocati, in Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, a cura di G. Ruffini, Giuffré, 2019.

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