Improcedibilità del ricorso per cassazione

24 Ottobre 2019

La Corte di cassazione nella sentenza in commento valuta preliminarmente, rispetto all'esame di ogni altra questione, l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c. perché i ricorrenti non hanno osservato l'onere del deposito, presso la cancelleria della Corte, dell'originale del ricorso entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali era stato proposto.
Massima

Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimo giorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) comporta l'improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione; il ricorrente, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, può evitare la declaratoria di improcedibilità, chiedendo, non appena l'impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., e provvedendo a depositare contestualmente l'atto che non ha potuto depositare nei termini.

Il caso

I ricorrenti hanno convenuto in giudizio l'INPS premettendo di essere conduttori di proprietà immobiliari site in Milano, prima di proprietà dello stesso istituto e poi trasferite alla S.C.I.P. per la loro dismissione. Essi affermavano di aver stipulato contratti preliminari di compravendita per aver accettato la proposta ad essi indirizzata dall'INPS nel settembre del 2006 e, a seguito del rifiuto dell'INPS di stipulare il contratto definitivo di compravendita, chiedevano la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in vece dei contratti non conclusi.

Il tribunale di Milano, in primo grado, rigettava le domande affermando che non poteva riconoscersi ai ricorrenti la tutela costitutiva poiché i preliminari non contenevano i dati catastali necessari per l'individuazione degli immobili e non era indicato con esattezza il prezzo della compravendita.

Anche la Corte d'appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado, affermando, tuttavia, diversamente, che pur essendo evincibili dagli atti prodotti sia i dati catastali che il prezzo degli immobili in questione, tuttavia la proposta inviata dall'INPS agli acquirenti aveva dato luogo non ad un diritto di opzione ma ad una mera prelazione, ossia ad un diritto condizionato a mancate modifiche della proposta stessa. Queste modifiche erano invece intervenute con il d.m. 13 aprile 2007 che aveva riclassificato gli immobili in questione catalogandoli come “di pregio” e determinando così un maggior prezzo di vendita, sicché era venuta meno la proposta e non si poteva accedere ad una pronuncia di trasferimento coattivo della proprietà degli stessi.

La questione

La Corte di cassazione nella sentenza in commento valuta preliminarmente, rispetto all'esame di ogni altra questione, l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c. perché i ricorrenti non hanno osservato l'onere del deposito, presso la cancelleria della Corte, dell'originale del ricorso entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali era stato proposto.

L'onere del deposito entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro cui è proposto rinviene la sua ragion d'essere nella necessità di permettere alla Corte di verificare immediatamente l'ammissibilità del ricorso, sotto il duplice profilo della tempestività e della presenza di una valida procura speciale; queste finalità sono di carattere pubblicistico e, pertanto, non sono disponibili dalle parti sicché non rileva l'eventuale comportamento della parte resistente che si costituisca con controricorso senza eccepire l'improcedibilità del ricorso.

Le soluzioni giuridiche

Il principio esposto dalla Corte di cassazione nella sentenza in commento può senz'altro dirsi pacifico. Si tratta della sanzione connessa al mancato rispetto di un termine perentorio, quello dei venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro cui è proposto, sicché l'improcedibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio, indipendentemente dall'eventuale eccezione della controparte, né può ritenersi sanata dalla costituzione del resistente (così come è avvenuto nel caso di specie).

Nemmeno può valere ad evitare la dichiarazione di improcedibilità il deposito di una copia autentica del ricorso piuttosto che dell'originale. Al riguardo è stato anzi precisato, come ricorda la stessa Corte in motivazione, che il deposito in cancelleria di una copia fotostatica del ricorso senza relata di notifica, non comporta l'improcedibilità soltanto nel caso in cui l'originale notificato sia depositato separatamente, ex art. 372 c.p.c., e sempre nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notifica ex art. 369 c.p.c., poiché non si può recuperare una condizione di procedibilità che manchi al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso (in tal senso Cass. civ., sez. II, n. 870/2015).

La Corte ha anche precisato che, pur essendo applicabile l'istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., anche al giudizio di cassazione, deve esistere concretamente una causa non imputabile, relativa ad un evento che abbia carattere di assolutezza. Le Sezioni Unite infatti hanno già avuto modo di precisare che l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, tale non potendosi considerare, di per sé, la malattia del procuratore della parte (nella fattispecie la Corte ha ritenuto infondata l'istanza di rimessione in termini per proporre ricorso per cassazione motivata non già da un malessere improvviso o da un totale impedimento a svolgere l'attività professionale da parte del difensore, ma da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie). In tal senso Cass. civ., Sez. Un., n. 32725/2018. Anche nel caso di specie la Corte ritiene che, pur potendo – purché adeguatamente dimostrata – la impossibilità di tempestiva produzione dell'originale del ricorso fondare un provvedimento di rimessione in termini, nel caso di specie la parte ricorrente non ha dimostrato né di non aver potuto produrre l'originale del ricorso nel termine per causa non imputabile, né ha indicato e dimostrato la data in cui l'Ufficio UNEP aveva restituito l'atto, né fornito spiegazioni sulle ragioni del deposito di esso alla pubblica udienza, cioè dopo tre anni e mezzo dall'iscrizione del procedimento in cassazione.

Il difensore dei ricorrenti aveva infatti unicamente attestato, in calce alla copia depositata, l'impossibilità di produrre l'originale del ricorso perché lo stesso, in quel momento, non era stato restituito dall'Ufficio UNEP di Milano, depositando poi l'originale del ricorso alla pubblica udienza, prima dell'inizio della relazione.

Osservazioni

Il principio è stato recentemente espresso anche con riferimento al deposito di copia analogica del ricorso. La Corte ha infatti specificato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53/1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (Cass. civ., Sez. Un., n. 15712/2019).

Importante anche il principio espresso dalla Corte con riferimento alla rimessione in termini. È infatti una clausola di salvaguardia applicabile anche al ricorso in cassazione quella della rimessione in termini; sicché laddove il ricorrente non riesca a depositare l'originale notificato entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti, ben può chiedere la rimessione in termini purché sussista in concreto una causa non imputabile e riferibile ad un evento che presenti il carattere della assolutezza.

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