Notifica a società estera: si seguono le modalità delle Convenzioni internazionali

La Redazione
25 Ottobre 2019

La procedura di notificazione prevista dal quarto comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 per i “contribuenti non residenti” presuppone lo status di “contribuente in Italia” divenuto residente all'estero per effetto di un trasferimento che, nel caso di società, non ne abbia vulnerato la continuità giuridica.

La procedura di notificazione prevista dal quarto comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 per i “contribuenti non residenti” presuppone lo status di “contribuente in Italia” divenuto residente all'estero per effetto di un trasferimento che, nel caso di società, non ne abbia vulnerato la continuità giuridica.

All'opposto, in caso di una società costituita all'estero, avente sede legale e fiscale all'estero, mai iscritta nel Registro delle Imprese italiano, dunque mai stata contribuente in Italia, la notificazione deve essere eseguita secondo la procedura di cui all'art. 142 c.p.c., ossia in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e, in subordine, con spedizione a mezzo di raccomandata e consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. E ciò anche quando l'Agenzia delle Entrate contesta la c.d. esterovestizione di quella società.

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