Decorrenza del termine per la proposizione dell'azione di annullamento del licenziamento illegittimo

28 Ottobre 2019

Nella giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione è consolidato il principio secondo cui “in tema di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, una volta osservato, con l'impugnazione stragiudiziale, il termine di cui all'art. 6, l. n. 604 del 1966...

Il caso. Un lavoratore aveva adito il Tribunale di Bolzano perché fosse dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, conseguentemente chiedeva la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale in fase sommaria aveva respinto il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente formulata dall'Azienda e legittimo il licenziamento in quanto intimato in relazione ad assenze non giustificate protratte per più di dieci giorni.

Il giudizio di opposizione era stato definito in rito con pronuncia di improcedibilità, perché il ricorso, sebbene tempestivamente depositato, era stato notificato solo il giorno prima dell'udienza fissata per la discussione della causa, in violazione del termine di comparizione previsto dalla della l. n. 92 del 2012, richiamato art. 1, comma 52.

La Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha ritenuto fondato il motivo di reclamo formulato avverso la dichiarazione di improcedibilità, ma ha respinto comunque il gravame, sull'assorbente rilievo dell'avvenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento.

Decorrenza del termine per la proposizione dell'azione di annullamento del licenziamento illegittimo. Nella giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione è consolidato il principio secondo cui in tema di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, una volta osservato, con l'impugnazione stragiudiziale, il termine di cui all'art. 6, l. n. 604 del 1966, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442, c.c., decorrente dalla comunicazione del recesso, senza che tale termine possa restare interrotto dal compimento di una diversa attività, quale l'istanza per il tentativo di conciliazione stragiudiziale.

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