Il contratto a tempo determinato non basta per perdere la disoccupazione

La Redazione
29 Ottobre 2019

Sconfitta per l'INPS, che non può puntare a recuperare il denaro versato a un uomo a titolo di “indennità di disoccupazione” mentre lo stesso era operativo grazie a un contratto di lavoro a tempo determinato...

Il contratto a tempo determinato. Per un periodo di dieci settimane, in questo caso – non è sufficiente per obbligare il lavoratore a dire addio alla indennità di disoccupazione. A patto però, chiariscono i Giudici, che la retribuzione complessiva percepita sia inferiore al “reddito minimo personale escluso da imposizione”.

L'Inps, fatti i dovuti controlli, opta per un «decreto ingiuntivo» per «il recupero della somma percepita dall'uomo a titolo di indennità di disoccupazione» per un periodo di sei mesi.
Secondo i legali dell'Inps è decisiva la constatazione che l'uomo «nel periodo di riferimento ha prestato attività lavorativa a tempo determinato per un periodo di dieci settimane». Questo dato è ritenuto fondamentale anche dai giudici del Tribunale, che confermano «il decreto ingiuntivo».
A ribaltare tale decisione provvedono i giudici d'Appello, osservando che sì l'uomo ha svolto attività lavorativa ma «ha percepito una retribuzione inferiore alla soglia» prevista dalla normativa, cioè dal decreto legislativo 181 del 2000 (come modificato dal decreto legislativo 297 del 2002).

La soglia di reddito annuale. A fare chiarezza in modo definitivo provvede ora la Cassazione, respingendo il ricorso proposto dai legali dell'Inps e ritenendo legittimo il fatto che l'uomo abbia percepito «l'indennità di disoccupazione» anche per il periodo in cui ha avuto la possibilità di lavorare con un contratto a tempo determinato.
Per i Giudici Supremi la lettura della normativa è fondamentale. In sostanza, da essa emerge che è stata individuata «la soglia di reddito annuale che determinata la conservazione dello stato di disoccupazione», ed essa «è costituita dal reddito minimo personale escluso da imposizione, e consente sempre il mantenimento della condizione di disoccupazione, a prescindere dalla tipologia contrattuale dalla quale tale reddito sia conseguito», e quindi «solo in caso di superamento di detta soglia, può ritenersi venuta meno la necessità di sostegno pubblico del reddito in favore del lavoratore (e dei suoi famigliari)», chiariscono i giudici.

Peraltro, «il superamento della soglia di reddito annuale non dà luogo a perdita dello stato di disoccupazione, ma solo a una sospensione, qualora il rapporto sia a tempo determinato della durata fino a otto mesi (o a quattro mesi per i giovani)» e ciò significa che «in tal caso la situazione di disoccupazione potrà essere nuovamente fatta valere dopo la scadenza del termine contrattuale», aggiungono in chiusura i Giudici.

(Tratto da www.dirittoegiustizia.it)

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