Tutela del lavoro: conversione in Legge del Decreto "riders"

La Redazione
04 Novembre 2019

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è in vigore la legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (L. 128/2019 di conv. DL 101/2019).

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è in vigore la legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (L. 128/2019 di conv. DL 101/2019).

Di seguito si riassumono le principali novità in materia giuslavoristica.

CO.CO.CO. e Gig working (art. 1 c. 1 lett. a)

È modificata la definizione generale dei rapporti di collaborazione ricondotti alla disciplina del lavoro subordinato. In particolare, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Tale disciplina è, quindi, estesa per effetto della legge di conversione, anche alle ipotesi in cui l'organizzazione da parte del committente non riguardi tempi e luogo di lavoro.

È introdotta una prima regolamentazione del lavoro attraverso piattaforma digitale (cosiddetto gig working), annoverando tra i rapporti di collaborazione cui si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche quelli in cui le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate mediante piattaforme anche digitali.

Riders (art. 1 c. 1 lett. c)

È introdotta una disciplina specifica, intesa a porre livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di determinati veicoli (c.d. riders), con riferimento ai casi in cui l'organizzazione delle attività sia operata attraverso piattaforme anche digitali e sempre che i medesimi rapporti non rientrino nella nozione di lavoro dipendente. Nello specifico è previsto che:

  • i criteri per la determinazione del compenso complessivo dei lavoratori possono essere definiti dai contratti collettivi. In mancanza di stipula di tali contratti, i riders non possono comunque essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti;
  • ai lavoratori spetta, in ogni caso, un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli, determinata dai contratti collettivi relativi ai medesimi lavoratori o, in difetto, mediante Decreto del ministero del Lavoro.

I riders sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto, nei confronti dei riders, al rispetto del TU sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

È, infine, previsto che ai suddetti lavoratori si applichi la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore prevista per i lavoratori subordinati (ivi compreso l'accesso alla piattaforma).

Le disposizioni in materia di compenso e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e di sicurezza del lavoro entreranno in vigore decorsi, rispettivamente, 12 mesi e 90 giorni dal 3 novembre 2019, data entrata in vigore della legge di conversione del DL 101/2019.

Gestione separata (art. 1 c. 1. lett.b)

È ridotto da tre ad una mensilità il requisito contributivo, richiesto agli iscritti alla Gestione separata dell'INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per usufruire dell'indennità giornaliera di malattia, dell'indennità di degenza ospedaliera, del congedo di maternità e del congedo parentale. Inoltre, è disposto contestualmente il raddoppio delle attuali aliquote per la determinazione della misura dell'indennità giornaliera di malattia e dell'indennità di degenza ospedaliera.

Dis-coll (art. 2)

È ridotto da tre a un mese il requisito contributivo per usufruire dell'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL, l'indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Comunicazioni obbligatorie (art. 3-bis)

Le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro sono inoltrate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in luogo dell'ANPAL, come attualmente previsto.

Diciarazione Sostitutiva Unica (art. 7)

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (c.d. DSU) ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. I dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.

Attività stagionali esonerate dal contributo addizionale (art. 11 c. 2-bis)

All'elenco delle attività stagionali (DPR 1525/63) per le quali è prevista l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale (art. 2, c. 29, lett. b), L. 92/2012), è aggiunta quella del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci.

Cessazione dell'attività commerciale: estensione dell'indennizzo (art. 11-ter)

L'indennizzo previsto in favore delle aziende che hanno cessato l'attività commerciale (art. 1, cc. 283-284, L. 145/2018; art. 1 D.Lgs. 207/96), è riconosciuto anche ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti (art. 2, D.Lgs. 207/96) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

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