L'espulsione dello straniero è solo temporaneamente sospesa in caso di domanda di protezione internazionale
05 Novembre 2019
Il caso. Nel 2017, il Prefetto di Caltanissetta ordinava l'espulsione di un cittadino nigeriano perchè l'espulso era da ritenersi pericoloso per la sicurezza pubblica e perchè allo stesso era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il giudice di pace rigettava l'opposizione a tale decreto.
Contro la decisione del giudice di pace lo straniero propone ricorso per cassazione.
Espulsione dello straniero e domanda di protezione internazionale. In applicazione del regime ratione temporis al caso di specie il Collegio osserva che quando, dopo l'emissione di un decreto prefettizio di espulsione adottato per pericolosità sociale dello straniero, questi presenti una domanda di protezione internazionale, i principi da applicare sono i seguenti: «la domanda di protezione non rende invalido il decreto di espulsione, ma ne sospende l'efficacia sino alla decisione della Commissione Territoriale sulla domanda di espulsione se la domanda di protezione sia rigettata, la procedura di espulsione riprenderà dal punto in cui era pervenuta quando venne proposta la domanda di espulsione; se la domanda di protezione sia accolta, l'acquisizione da parte dello straniero di un autonomo titolo di soggiorno non ne impedirà comunque l'espulsione, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (e cioè quando lo straniero sia pericoloso per la sicurezza dello Stato, per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica), da valutare caso per caso».
Alla luce dei principi richiamati, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. |