La valenza della comunicazione di Cancelleria e la decorrenza del termine breve di impugnazione

Michele Nardelli
07 Novembre 2019

La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, c. 13, l. fall. dal cancelliere mediante PEC, fa decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione, non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, c. 2, c.p.c..
Massima

“La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, c. 13, L.F. dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ex art. 16, c. 4, d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, c. 14, L.F., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, c. 2, c.p.c.”.

Il caso

A seguito della decisione di rigetto del reclamo avverso una sentenza dichiarativa di fallimento, la Cancelleria effettua la notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 18, c. 13, L.F., mediante invio del messaggio di posta elettronica certificata (come previsto dall'art. 16, c. 4, del d.l. n. 179/2012). La notificazione avviene in data 7 novembre 2017, mentre la notifica del ricorso per cassazione avviene il 7 maggio 2018. Viene pertanto proposta la questione della tardività del ricorso, rispetto al termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, c. 15, della L.F.

La questione

Il profilo da valutare investe la valenza processuale dell'invio della sentenza, da parte della Cancelleria, in relazione alle conseguenze che ne derivano rispetto alla decorrenza dei termini per la proposizione delle impugnazioni.
Si tratta, in altre parole, di qualificare giuridicamente l'invio del provvedimento da parte della Cancelleria, rispetto alle categorie della notificazione e della comunicazione. Nello specifico ambito processuale, viene all'attenzione l'art. 18, commi 13, 14 e 15 della L.F., laddove essi prevedono che sia la sentenza che revoca il fallimento, sia quella che rigetta il reclamo, sono notificate, a cura della cancelleria, rispettivamente al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e al reclamante. Peraltro è poi espressamente previsto che il termine per proporre il ricorso per cassazione sia di trenta giorni dalla notificazione così eseguita.

Come si vede, rispetto alle disposizioni ordinarie vengono all'attenzione tre diversi e specifici profili.
In primo luogo l'iniziativa per la notificazione è rimessa alla Cancelleria, quale ordinario adempimento d'ufficio; in secondo luogo vi è una abbreviazione del termine per la proposizione del ricorso, avverso entrambe le tipologie di sentenze, che a decorrere dalla notificazione è pari a trenta giorni; in terzo luogo la notifica, ancorché come visto eseguita ad iniziativa della Cancelleria, spiega diretti effetti rispetto alla decorrenza del termine breve per la impugnazione.

Rimane infine da segnalare che l'invio eseguito dalla Cancelleria è una vera e propria notificazione, così essendo definito dalla norma, e non è pertanto una mera comunicazione.

Le soluzioni giuridiche

La questione è stata già affrontata dalla Corte di legittimità.

Tra le più recenti va ricordata Cass. civ, sez. I, 22 agosto 2018, n. 20947, secondo la quale “La notifica della sentenza eseguita dalla Cancelleria è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione ai sensi dell'art. 325 comma 2 c.p.c.” (in quel caso veniva all'attenzione l'art. 17 della legge 184/1983, riguardante il diritto del minore ad una famiglia, i cui commi 1 e 2 prevedono che la Corte d'appello, sezione per i minorenni, decide le impugnazioni con sentenza in camera di consiglio, provvedendo al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia, e quindi che la sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti, con possibilità che avverso la sentenza della Corte d'appello venga proposto ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione così eseguita - e nella stessa materia va peraltro rammentata Cass. civ. Sez. I, 4 dicembre 2014, n. 25662, che in senso contrario aveva rilevato come «In tema di notificazioni disposte d'ufficio dalla legge, con riferimento alla notifica d'ufficio della sentenza della Corte d'Appello Sezione minori, non è idonea a far decorrere - per la proposizione del ricorso per cassazione - il termine dimidiato di trenta giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della legge adozioni n. 184 del 1983, la comunicazione della sentenza per posta elettronica certificata (PEC) effettuata dalla cancelleria del giudice, quand'anche essa sia eseguita (anteriormente alla vigenza del nuovo testo dell'art. 133 c.p.c.) con l'invio del testo dell'intero provvedimento, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.p.c., atteso che la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 184, menzionata, richiede espressamente l'esecuzione formale della notifica senza che questa possa essere surrogata da una comunicazione (non importa se per estratto o per intero) della sentenza»).

Nel senso ora adottato, per completezza di informazione, si veda la Cass. civ., Sez. 6-1, 6 dicembre 2017, n. 29302, secondo cui «In tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 184/1983, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo, tenuto conto che la natura di "lex specialis", da riconoscere alla previsione di detto termine, porta ad escludere l'applicabilità della norma generale, posta dall'art. 133 c.p.c. (sia nell'originaria formulazione, sia in quella introdotta dall'art. 45, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella l. 114 del 2014), senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la notificazione sia avvenuta per via telematica, atteso il chiaro tenore dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 221 del 2012, posto che il principio acceleratorio, sotteso alla disciplina in esame, trova la sua "ratio" nella preminente esigenza di dare la più rapida definizione all'assetto relativo allo stato del minore, senza sacrificare in modo apprezzabile il diritto di difesa delle parti ricorrenti, sottoposto, in definitiva, solo ad un modesto maggior impegno» (analogamente Sez. 1, 16 giugno 2018, n. 16857).

Nella materia della decisione in commento va ricordata la Cass. civ., Sez. 1, 20 maggio 2016, n. 10525, secondo cui «La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, c. 13, L.F., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, c. 14, L.F., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.».

Giova infine richiamare Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2017, n. 14972, che in motivazione ha chiarito la valenza sostanziale di notificazione della comunicazione formale dell'intero provvedimento («Con riguardo alla prima fattispecie (sul piano formale) comunicatoria ma, nella sostanza, notificatoria (avendo la cancelleria trasmesso l'intero provvedimento, sebbene qualificando l'atto come una semplice comunicazione»), e ha sostenuto sia che «La sostanziale notificazione dell'atto, ovviamente, ove ritenuta regolare comporterebbe, di per sé stessa, la tardività dell'impugnazione odierna notificata assai oltre il termine di trenta giorni da essa», e sia che l'art. 133, c. 2, c.p.c. «non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale, artt. 325 e 326 c.p.c., come per la sentenza di fallimento, ex art. 18, c. 14 e 15, L.F.», anche chiarendo che «nella ricostruzione sistematica, tale conclusione si ancora altresì al disposto dell'art.16, c. 4, del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella L. n. 221 del 2012, che ha previsto che nei procedimenti civili le «comunicazioni e notificazioni da parte della cancelleria» avvengano, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

Osservazioni

Il profilo problematico, sul piano formale, attiene al portato che deriva dalla tradizionale impostazione distintiva dei concetti di comunicazione e di notificazione. È noto come nel codice di procedura civile essi siano disciplinati rispettivamente dagli artt. 136 (“Il cancelliere, con biglietto di cancelleria fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione”) e 137 (“Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi”).

Sul piano formale la differenza tra le due procedure appare netta. Solo nella notificazione è prevista l'opera di un soggetto terzo (l'Ufficiale Giudiziario, dotato di poteri e funzioni proprie, in relazione alla pubblica funzione esercitata), laddove tale figura è assente nel caso della comunicazione (ancorché per la sua materiale esecuzione non possa escludersi che vi sia comunque il ricorso ad un soggetto terzo, che tuttavia in tale ipotesi non agirebbe in virtù di un potere e di una funzione appartenente al proprio ruolo, bensì quale semplice ausiliario, e in base ad un potere solo derivativo, assimilabile alla figura del nuncius).

E tuttavia tale distinzione, pur apparentemente netta, appare ormai superata anche sul piano del dato positivo, quale esso è venuto strutturandosi per effetto della disciplina normativa delle nuove tecnologie.

Ci si riferisce in particolare alla previsione dell'art. 16, c. 4, d.l. n. 179/2012, il quale stabilisce che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, e ancora che “La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”.

Ma anche sul piano formale la distinzione ha perso di reale significato, poiché laddove essa era basata sulla circostanza per la quale la comunicazione non rispondeva alla finalità di assicurare la conoscenza integrale dell'atto o del provvedimento che ne era oggetto, bensì al solo scopo di portare i destinatari a conoscenza della sua esistenza, mediante una notizia sintetica ed essenziale dello stesso, le modifiche intervenute sull'art. 45 disp. att. c.p.c., e sull'art. 133 c.p.c., hanno ridisegnato i confini tra i due istituti. La norma delle disposizioni di attuazione ha disciplinato infatti la diversa portata della comunicazione, essendo previsto come il biglietto debba contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti, e soprattutto il testo integrale del provvedimento comunicato; la norma codicistica ha a sua volta stabilito come per le sentenze il cancelliere debba dare atto del deposito in calce alle stesse, debba apporvi la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, debba darne notizia alle parti che si sono costituite.

Appare evidente come le modifiche appena richiamate abbiano fatto venir meno i profili caratterizzanti le due forme di invio, sia in relazione al contenuto, e sia in relazione alla necessità di fare ricorso alla mediazione dell'Ufficiale Giudiziario. Ciò non toglie, tuttavia, che per le sentenze, pur essendo prevista la comunicazione integrale del provvedimento (così equiparandosi, si ribadisce, la comunicazione e la notificazione sul piano contenutistico – sostanziale), non di meno è stata lasciata inalterata la differenza tra le due forme di invio sul piano delle conseguenze processuali, essendo previsto che la loro comunicazione, ancorché integrale, non sia idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c..

In realtà è proprio questo il punto nodale della materia, affrontato anche dalla decisione in commento.
La distinzione tra gli istituti della comunicazione e della notificazione, sul piano degli effetti processuali, deve infatti tener conto in modo particolare delle previsioni positive inerenti a ciascuna singola fattispecie. Più nello specifico occorre guardare non al contenuto dell'invio, ma alle peculiarità tipiche dei diversi contesti processuali; deve in altre parole guardarsi alla circostanza per la quale le norme prevedano la notificazione a cura della Cancelleria, essendo peraltro in ogni caso necessario che il provvedimento inviato sia corrispondente all'atto nella sua integralità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 25136 del 24 ottobre 2017, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il procedimento di reclamo ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, la comunicazione via PEC a cura della cancelleria fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione ove risulti allegato il testo integrale della sentenza, senza che sia sufficiente il mero avviso del deposito, atteso che la parte deve essere posta in grado di conoscere le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza onde predisporne l'eventuale impugnazione»).

Per meglio dire, l'invio dell'atto integrale ad iniziativa della Cancelleria sarà sufficiente a radicare il dies a quo del termine breve per l'impugnazione, allorquando la singola fattispecie disponga tale effetto. In caso contrario l'invio, pur dell'atto integrale, non potrebbe avere un tale effetto acceleratorio (cfr. Sez. 1, Ordinanza, 22 marzo 2018, n. 7154, secondo cui«In assenza di normativa speciale circa la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa ex art. 702-quater c.p.c., non rileva che la comunicazione dell'ordinanza sia avvenuta in forma integrale a mezzo Pec, dovendo trovare applicazione la disposizione generale di cui all'art. 133, c. 2, c.p.c. (come modificato con l'art. 45, comma 1 lett. b), del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114/2014) secondo il quale la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della sentenza non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.».

Mette conto chiarire che l'effetto acceleratorio, rimesso alla notificazione eseguita ad iniziativa della Cancelleria e non della parte, può ritenersi giustificato, pur incidendo esso sulla posizione sostanziale delle parti, solo in quanto derivante dalle singole previsioni normative. È infatti la conoscibilità degli effetti, insita nel dato positivo, che rende legittimo l'orientamento adottato dalla giurisprudenza.

Per concludere, occorre dire che la soluzione ribadita dalla Cassazione, nella decisione in commento, va salutata con favore, pur nella consapevolezza della necessità di valutare con adeguata attenzione il concreto atteggiarsi dell'invio da parte della Cancelleria, rispetto a quanto possa essere richiesto in termini di collaborazione, e di onere di puntuale verifica, alla parte destinataria dell'invio stesso, in vista della decorrenza del termine breve per l'impugnazione. Ove l'invio sia privo dei requisiti minimi sotto il profilo formale, non potrebbe escludersi una valutazione negativa rispetto alla decorrenza dei termini brevi di impugnazione, non essendo ammissibile una lesione del diritto di difesa per effetto di una attività procedimentale inadeguata sul piano del rispetto delle forme.

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