Le somme residue (non riscosse dai creditori) dell'espropriazione confluiscono nel fondo unico di giustizia

07 Novembre 2019

Nel corso di un'espropriazione forzata immobiliare gli eredi dei debitori hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il giudice ha rigettato l'istanza che avevano formulato per la restituzione delle somme non incassate dai creditori.
Massima

Qualora i creditori assegnatari di somme nel progetto di distribuzione non provvedano alla riscossione nel termine di quinquennale, opera l'art. 2 comma 2, lettera c-bis, d.l. n. 143/2008; le suddette somme con i relativi interessi, pertanto, non sono di spettanza dell'esecutato ma del Fondo Unico Giustizia.

Il caso

Nel corso di un'espropriazione forzata immobiliare gli eredi dei debitori hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il giudice ha rigettato l'istanza che avevano formulato per la restituzione delle somme non incassate dai creditori.

La questione

Gli eredi contestavano la legittimità della suddetta ordinanza per le seguenti ragioni:

i) il giudice - ai sensi dell'art. 510 c.p.c. - distribuisce le somme spettanti ai creditori titolati e dispone l'accantonamento di quelle spettanti ai creditori non titolati, accantonamento disposto per il tempo necessario a che gli stessi si muniscano di titolo esecutivo e, comunque, per un tempo non superiore ai tre anni;

ii) alla luce del comma 4 della medesima disposizione, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma o comunque dopo che sia trascorso il termine di tre anni, il residuo della somma ricavata deve essere restituito al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione;

iii) la suddetta normativa va combinata con l'art. 2, comma 2, lettera c-bis, d.l. n. 143 del 2008 che prevede che le somme depositate presso gli istituti di credito in relazione a procedimenti esecutivi non riscosse e non reclamate dagli aventi diritto entro 5 anni dalla chiusura della procedura dall'approvazione del progetto di distribuzione devono affluire al Fondo Unico Giustizia;

iv) le somme non riscosse dai creditori e non reclamate nei 5 anni successivi, ai sensi del comma 4 del citato art. 510 c.p.c. vanno dunque restituite all'esecutato.

Da qui l'evidente erroneità dell'ordinanza reclamata.

Le soluzioni giuridiche

Il giudice monocratico del tribunale di Benevento ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, perché proposta molto tempo dopo l'approvazione del progetto di distribuzione e la declaratoria di sua esecutività, avverso un atto-ordinanza che ha deciso su un'istanza di assegnazione somme del debitore che, pertanto, non può essere qualificato come un atto dell'esecuzione, opponibile ex art. 618 c.p.c.

Ed infatti, il giudice dell'esecuzione aveva provveduto l'11 marzo 2008 ad approvare il progetto di distribuzione, progetto già sottoposto ai creditori e debitori all'udienza del 26 febbraio 2008, ed aveva sospeso, fino all'esito di eventuali impugnazioni, la sola assegnazione della somma a favore degli aventi causa di un creditore. Con successiva ordinanza del 28 giugno 2008 il medesimo Giudice aveva dichiarato l'esecutività del progetto di distribuzione.

La decisione, adottata sulla scorta dell'interpretazione della Suprema Corte, ci sembra corretta. Costituisce, difatti, un principio consolidato che le opposizioni esecutive possono essere proposte fino a che pende la procedura espropriativa (Cass. civ., 28 luglio 2005, n. 15826) e che la chiusura della procedura espropriativa immobiliare non è data dalla ripartizione effettiva e concreta del ricavato, ma con il deposito dell'ordine di distribuzione del ricavato, solitamente contestuale all'approvazione del progetto di distribuzione (in arg. v. Cass. civ., ord., 13 febbraio 2019, n. 4263). Alla luce di tali considerazioni l'opposizione non poteva che essere dichiarata inammissibile.

Osservazioni

Quanto al merito, la decisione in commento esclude comunque che l'art. 510 commi 3 e 4 c.p.c., avrebbe potuto operare sia perché il progetto non contemplava accantonamenti o creditori privi di titolo esecutivo, sia perché la suddetta normativa non trova applicazione quando la vendita - come nel caso di specie - è stata disposta prima del 1° marzo 2006.

In ogni caso l'art. 510 c.p.c., nella formulazione applicabile alla controversia de qua, dispone la restituzione al debitore del residuo solo laddove l'attivo risulti superiore all'ammontare dei crediti, con conseguente inserimento dell'esecutato nel progetto di distribuzione, per la somma eccedente i crediti.

In questo stato di cose si può concludere che quando i creditori (risultanti dal progetto di distribuzione) assegnatari di somme non le incassino nel termine di 5 anni, si applica l'art. 2, comma 2, lettera c-bis, d.l. n. 143/2008. Sicché, tali importi non spettano all'esecutato ma confluiscono nel Fondo Unico Giustizia (cd. FUG), con i relativi interessi.

Per completezza ci si limita qui a considerare che nel Fug confluiscono le somme e i relativi proventi, incluse quelle attività finanziarie a contenuto monetario o patrimoniale (titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo, i crediti pecuniari, i conti correnti, ecc.) derivanti:

a) da procedimenti penali, per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, di irrogazione di sanzioni amministrative (ivi comprese quelle derivanti dalla responsabilità dell'Ente ex d.lgs. n. 231/2001), sequestrate o confiscate;

b) dai procedimenti penali, per le somme devolute allo Stato ex art. 263, comma 3-bis, c.p.p. decorsi cinque anni dalla sentenza passata in giudicato, qualora non sia stata chiesta la restituzione;

c) dai procedimenti civili di cognizione o esecutivi, per gli importi non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data di definizione;

d) dai procedimenti fallimentari con particolare riferimento alle somme depositate a seguito della ripartizione dell'attivo fallimentare e non richieste dai creditori, trascorsi cinque anni dal deposito;

e) dai procedimenti finanziari, per tutte le somme sequestrate dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di controllo sul denaro contante in entrata e in uscita rispetto ai confini comunitari.

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