Sull’orario di perfezionamento della notifica telematica per notificante e destinatario

Redazione scientifica
08 Novembre 2019

Con l'ordinanza n. 25227 la Cassazione recepisce quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019, con cui è stato dichiarato incostituzionale l'art. 16-septies l. n. 221/2012 ove prevede che «la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della ricevuta».

Termine di perfezionamento della notifica. La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame da lei proposto, lamentando la mancata analisi della previsione normativa di cui agli artt. 16-septies l. n. 179/2012 e 147 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., alla luce del principio di scissione del termine di perfezionamento della notifica tra notificante e destinatario.

La pronuncia della Corte Costituzionale. Ritenendo fondato il ricorso, la Cassazione afferma che, nel caso in esame, è immediatamente applicabile la recente pronuncia n. 75/2019 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies l. n. 179/2012 nella parte in cui prevede che «la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della ricevuta».
Tale pronuncia, prosegue la Suprema Corte, ha eliminato la norma dichiarata incostituzionale con effetto ex tunc, pertanto, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, la notificazione, per il notificante, si deve considerare perfezionata al momento stesso di generazione della ricevuta di accettazione. E ciò in quanto non è più applicabile la norma sopra citata, anche se la fattispecie è sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione.
Per tali motivi, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.