Illegittimo il recesso del socio di società con durata superiore alla vita umana

La Redazione
11 Novembre 2019

Non è legittimo il recesso del socio, ex art. 2437, comma 3, c.c., da una società per azioni la cui durata ecceda la vita umana.

Non è legittimo il recesso del socio, ex art. 2437, comma 3, c.c., da una società per azioni la cui durata ecceda la vita umana.

A differenza di quanto previsto dall'art. 2285 c.c. per le società di persone, infatti, l'art. 2437, così come l'art. 2473 c.c., non prevedono il recesso del socio di società avente durata statutaria superiore alla vita umana ovvero durata da considerare eccessiva alla stregua della vita umana media, limitandosi a consentire il recesso in caso di società con durata indeterminata.

La valutazione della ragionevolezza del termine di durata rispetto ad un oggetto sociale che si riferisca -come accade nella quasi totalità dei casi- allo svolgimento di una data attività economica si risolve in un apprezzamento del tutto discrezionale dell'interprete, che non consente pertanto un'applicazione analogica del disposto di cui all'art. 2285 c.c.

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