Le norme sostanziali contenute nella legge Balduzzi e nella legge Gelli sono applicabili solo per fatti sopravvenuti

Redazione Scientifica
12 Novembre 2019

Le norme sostanziali di cui alla legge n. 189/2012, di conversione del c.d. decreto Balduzzi, così come quelle di cui alla legge Gelli (n. 24/2017), non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore.

Il caso. La Corte d'Appello de L'Aquila aveva rigettato l'impugnazione proposta da un medico avverso la sentenza con cui il Tribunale di Avezzano lo aveva condannato al risarcimento dei danni a favore del genitore e tutore di un minorenne affetto da gravi patologie neurologiche subite in conseguenza del parto. Il medico ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., nonché dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito dalla l. n. 189/2012. In particolare, il ricorrente afferma che la responsabilità doveva essere regolata dall'art. 2043 c.c. e non rientrare nell'ambito contrattuale.

Irretroattività.Ripercorrendo l'evoluzione normativa in tema di responsabilità medica, che ha visto l'abrogazione della l. n. 189/2012 da parte della l. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli), la Cassazione precisa che in assenza di specifica disposizione transitoria in entrambi i corpus normativi le norme devono ritenersi applicabili unicamente alle fattispecie successive alla loro entrata in vigore.
Nello specifico, la legge Gelli ha qualificato in termini di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, salvo che abbia agito nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il legislatore ha dunque operato un'immediata e diretta qualificazione giuridica dei rapporti attinenti alla responsabilità civile della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria sulla base delle norme codicistiche.
Conseguentemente, come precisa la pronuncia, non si pone «una problematica affine a quella della successione di leggi nel tempo, perché non v'è una successione di discipline normative diverse dettate dal legislatore (venendo in rilievo sempre e comunque la medesima disciplina di ordine legale, ossia quella recata dal codice civile in tema di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale); né è possibile configurare un siffatto rapporto diacronico tra il “diritto vivente” e l'intervento legislativo».
Il fenomeno a cui si è assistito è quello della qualificazione legislativa di una classe di fatti tramite la loro sussunzione in una fattispecie legale già presente nell'ordinamento.
In conclusione, la Corte afferma il principio secondo cui «le norme sostanziali contenute nella legge n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla l. n. 24/2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi».
Posto che nel caso in esame i fatti per i quali è stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente risalgono al 1992, deve essere esclusa l'applicabilità, sul piano sostanziale, della legge Balduzzi. Correttamente dunque i Giudici di merito, sulla base della ricostruzione della vicenda, hanno affermato la responsabilità del sanitario a titolo contrattuale e più specificamente di c.d. contratto sociale. Il ricorso viene rigettato.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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