Sinistri transfrontalieri: la mandataria della compagnia estera è legittimata passiva sostanziale e processuale
14 Novembre 2019
IL CASO. L'attore in seguito a sinistro stradale verificatosi in Spagna, conviene in giudizio avanti il Tribunale di Bergamo il responsabile civile e la mandataria in Italia della compagnia straniera con la quale questi era assicurato, per ottenere il risarcimento dei danni subiti. La compagnia mandataria, nominata a sensi dell'art. 152 cod. ass., eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che il mandato è limitato all'attività di liquidazione dei sinistri in via stragiudiziale. Il Tribunale, con sentenza parziale, dichiara il difetto di legittimazione passiva della mandataria e la Corte territoriale, investita dell'appello, conferma la sentenza di primo grado. L'attore ricorre in Cassazione e la Suprema Corte cassa con rinvio indicando la necessità di verificare la sussistenza del presupposto per la legittimazione passiva sostanziale della mandataria ed il conseguente diritto dell'attore ad ottenere dalla stessa il risarcimento del danno derivante dal sinistro. La Corte d'Appello di Brescia dichiara la legittimatio ad causam della compagnia mandataria. Quest'ultima ricorre nuovamente in Cassazione affinché venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva con rinvio pregiudiziale alla CGE, ovvero, remissione della controversia alle Sezioni Unite. Afferma la ricorrente che il principio statuito dalla Corte d'Appello si pone in contrasto con quanto affermato sulla questione dalla CGE in sent. 957/2016 in C-558/15.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE. In tema di risarcimento del danno derivante da sinistri stradali avvenuti all'estero, gli artt. 151 e 152 cod. ass. devono essere interpretati nel senso di attribuire al “mandatario” la rappresentanza processuale e sostanziale, così che la persona lesa possa agire in giudizio nei confronti di questi al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente al sinistro. |