Riciclaggio: per la condanna non è necessario un pieno accertamento degli illeciti presupposto
15 Novembre 2019
Massima
In tema di riciclaggio e autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste. Il caso
Nell'ambito di un complesso procedimento nei confronti di diversi indagati, cui erano contestati diversi reati, fra cui l'associazione a delinquere e l'autoriciclaggio e riciclaggio – avente ad oggetto il profitto dei reati alla cui commissione era finalizzata la costituita associazione criminosa – si discuteva della possibilità (riconosciuta dal giudice delle indagini preliminari con l'adozione di un decreto di sequestro preventivo, negata invece in sede di riesame, avendo il tribunale annullato il medesimo decreto) di riconoscere sussistenti i reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p. nel caso in cui i reati presupposto di tali illeciti non fossero ancora oggetto di piena accertamento, essendo i relativi procedimenti non ancora iniziati o comunque in fase di indagini preliminari. La questione
Tutti i delitti di money laudering – previsti nei reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. – sono configurabili solo in presenza di un reato cosiddetto presupposto ovvero di un delitto antecedentemente commesso e da cui proviene il denaro e l'utilità sottoposta a laudering. Tale banale constatazione impone però di verificare quali siano i rapporti fra i due delitti ovvero fra il reato di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio e l'illecito tramite il quale è stato ottenuto il profitto da “ripulire”: tale relazione, infatti, si pone come problematica sotto più profili. In primo luogo, ci si domanda se sia necessario che il reato base sia stato specificatamente accertato con sentenza passata in giudicato o se sia sufficiente, sul punto, un accertamento incidentale, nel qual caso diventa necessario specificare quale debba deve essere il contenuto ed il livello di precisione di tale accertamento. In proposito, la Cassazione ha da sempre escluso che ai fini della configurabilità dei suddetti reati sia necessaria l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (Cass. pen., Sez. VI, 15 ottobre 2008, Argiri Carrubba, in Mass. Uff., n. 242374; Cass. pen., Sez. V, 21 maggio 2008, Magnera, in Mass. Uff., n. 241581). Un secondo profilo problematico relativo ai rapporti fra i delitti di riciclaggio e reato presupposto attiene ai riflessi che sul primo delitto derivano dalla “sorte” processuale dell'illecito base. In proposito, tuttavia, soccorre – almeno parzialmente - il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 648-ter.1, che richiama l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. in base al quale il delitto di ricettazione sussiste anche se il delitto presupposto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile o quando manchi una condizione di procedibilità a tale reato: si tratta di una soluzione che ha scontentato più di un autore, essendosi sottolineato da più parti come da tale soluzione venga fatta gravare in capo all'autore del delitto presupposto una perenne “spada di Damocle” (In tal senso LANZI, Considerazioni e osservazioni di carattere penalistico in relazione al Disegno di Legge 1642 in tema di rientro dei capitali e autoriciclaggio (audizione davanti alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato), 20 novembre 2014, in www.senato.it, 42. Secondo TROYER-CAVALLINI, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio, 7, “si tratta di un profilo problematico già proprio delle fattispecie di cui agli artt. 648 bis e ter c.p., che l'estensione all'autoriciclatore rischia di acuire”). Gli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. invece tacciono sulla disciplina applicabile nel caso in cui l'illecito antecedente sia prescritto. Il tema si presenta alquanto problematico. Da un lato, potrebbe facilmente sostenersi – come sostenuto nella decisione in esame - che nel caso di specie deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 170, comma 1, c.p., in base al quale “quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato”: posto quindi che il riciclaggio e l'autoriciclaggio sono senz'altro reati autonomi rispetto al reato presupposto, il suo termine di prescrizione decorre dal momento in cui è stata tenuta la condotta tipica ed a nulla rileva quando è stato commesso il reato presupposto. Va detto però che in dottrina questa lettura del citato art. 170 non è così univoca, giacché autorevoli autori sostengono che “l'utilizzo [da parte dell'art. 170 c.p.] del verbo estendere presuppone la coesistenza dei due reati” (FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 7^ ed., Bologna 2014, 243), di modo che non rileverebbe la prescrizione del reato presupposto solo nel caso in cui l'attività di riciclaggio sia stata tenuta prima che intervenisse tale causa di estinzione, mentre non sarebbe punibile una condotta di laudering avente ad oggetto proventi di un reato già prescritto al momento della ripulitura del relativo profitto. Da ultimo, va verificato quale sia la sorte del delitto di riciclaggio laddove al reato presupposto sia stato applicato il nuovo art. 131-bis c.p., che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ed in base al cui primo comma “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”. A prescindere dalla circostanza che difficilmente tale disposizione troverà applicazione nei confronti di quanti dopo aver commesso un illecito si attivino per il riciclaggio del relativo profitto – osta infatti, in questo caso, all'applicazione dell'art. 131-bis citato quanto tale articolo dispone nei commi successivi ed in particolare al comma 3, giusto il quale “il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate” e posto che è difficile ritenere inoffensivo un comportamento delittuoso che si componga prima di una violazione di una fattispecie di reato e poi di condotte di laudering del relativo provento -, pare che la dichiarazione di non punibilità del reato presupposto non escluda in alcun modo l'eventuale sussistenza della successiva fattispecie di riciclaggio (ammette, invece, tale possibilità, sia pure in termini eventuali, CARACCIOLI, Non punibilità per particolare tenuità del fatto: l'impatto sui reati tributari, in Fisco, 2015, 17, 1659). Le soluzioni giuridiche
Nel decidere la questione, in primo luogo la Cassazione ricorda che in tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato-presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod. pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus (Cass., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235; Cass., sez. VI, 7 giugno 2018, n. 3608). Ciò posto, quanto al primo profilo, inerente il grado di accertamento che deve investire i reati presupposto per pronunciare una sentenza di condanna per successive condotte di riciclaggio, la sentenza afferma che tanto con riferimento al reato di riciclaggio che a quello di autoriciclaggio, quanto al grado di specificità con il quale deve essere individuato il delitto presupposto tale illecito non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Cass., Sez. II, 19 novembre 2013, n. 7795; Cass., Sez. I, 26 giugno 2013, n. 29486, che ad esempio riconosce ragionevole l'argomentazione del giudice di merito secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato dalla circostanza che un'arma da guerra non può costituire oggetto di lecito scambio tra privati). La Cassazione, dunque, ribadisce che il riconoscimento della responsabilità per il delitto di ricettazione, di riciclaggio e di autoriciclaggio non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Cass., sez. II, 5 luglio2011, n. 29685 del 5 luglio 2011, Rv. 251028, con riferimento al delitto presupposto di furto di documenti provenienti da archivi di Stato, ritenuto dimostrato sulla base di convergenti dichiarazioni esperti, pur se le denunce di furto erano state presentate successivamente al sequestro dei documenti) per cui non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, ma basta che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente (per la ricettazione, per il riciclaggio, per l'autoriciclaggio) abbia potuto riconoscere la sussistenza del delitto stesso. Tale principio non opera solo in alcune ipotesi, come precisato anche nella decisione in commento. In primo luogo, nessun accertamento, per così dire, ‘incidentale' può essere operato dal giudice che decide sul reato di riciclaggio o autoriciclaggio quando sul reato presupposto vi sia stata altra pronuncia giudiziale che ne abbia escluso la sussistenza; detto altrimenti, se il soggetto accusato del reato presupposto del successivo delitto di riciclaggio o autoriciclaggio è stato assolto, non vi è spazio per una successiva condanna per i reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter.1. In secondo luogo, medesimo principio s'impone nel caso in cui l'assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, per mancato raggiungimento della prescritta soglia di punibilità, al quale consegue la mancanza di rilevanza penale del fatto accertato. Infine, quanto al caso in cui il reato presupposto sia, per qualsiasi causa, estinto, l'art. 170, comma 1, c.p. espressamente stabilisce che "quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato". L'estinzione (per prescrizione) di taluni reati-presupposto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio dunque è priva di effetti sulla configurabilità dei reati provvisoriamente ipotizzati. Osservazioni
Come detto, la sentenza della Cassazione in commento ribadisce anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio il principio elaborato in precedenza con riferimento ai reati di riciclaggio e ricettazione ed in base al quale non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio o la ricettazione ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza. Tale impostazione a prima vista pare ragionevole stante la similitudine fra le diverse fattispecie prese in considerazione. Sulla base di una più attenta valutazione, tuttavia, la mera trasposizione del suddetto principio giurisprudenziale in tema di grado di accertamento che deve investire i reati presupposto per pronunciare una sentenza di condanna per successive condotte di riciclaggio – peraltro assolutamente generica nel suo contenuto - alla fattispecie di autoriciclaggio pare tutt'altro che scevra di pericoli e ciò in dipendenza del fatto che, mentre il reato di riciclaggio è commesso da un soggetto diverso da quello cui è attribuita la responsabilità per la commissione del reato base, tale dissociazione non sussiste con riferimento all'autoriciclaggio e tale diversità dei soggetti cui è attribuita l'attività di laudering determina conseguenze di non poco momento. Infatti, nel caso del terzo riciclatore costui compie operazioni di trasferimento e impiego di beni o altre utilità di cui non ha la titolarità e che gli sono pervenute da un altro soggetto, sicché è comprensibile che la giurisprudenza, in tali ipotesi, rinvenga l'ipotesi del riciclaggio pur in mancanza di una prova certa circa la commissione del reato presupposto: proprio la circostanza che un soggetto compia operazioni di nascondimento su beni non di sua spettanza ma che gli sono stati consegnati da altri allo scopo di occultarne la provenienza in qualche modo legittima la conclusione che sullo sfondo dell'accordo fra chi mette a disposizione i beni e chi li mette in circolazione alterandone la provenienza vi sia la previa commissione di un crimine da cui tali beni provengono. Tale circostanza, invece, non sussiste nel caso dell'autoriciclaggio, laddove le operazioni di trasferimento, impiego, sostituzione sono operate dal titolare dei beni medesimi, il quale può agire in tal senso per qualsivoglia ragione, sicché in tali casi contestare la violazione dell'art. 648-ter.1 c.p. in assenza di un significativo accertamento circa la provenienza delittuosa dei beni significa di fatto addossare al singolo l'onere di dimostrare l'origine lecita del proprio patrimonio: quando tale prova non sia fornita diventerà automatico contestare il delitto di cui all'art. 648-ter.1 c.p.. Accanto a queste considerazioni va poi evidenziato come un significativo accertamento sulla natura del reato presupposto sia imposto anche dal contenuto dello stesso art. 648-ter.1 c.p. Tale disposizione, infatti, allo scopo di graduare la risposta repressiva, adattandola all'intrinseca offensività della condotta, diversifica al primo ed al secondo comma la cornice edittale a seconda della pena prevista per il reato presupposto (il cui disvalore dovrebbe riflettere anche la gravità del successivo autoriciclaggio) (in senso critico verso questa scelta, TROYER-CAVALLINI, Apocalittici o integrati, cit., 7. Nel senso che sarebbe stato maggiormente, sul piano della gravità delittuosa, un ancoraggio della pena alla consistenza economica delle utilità riciclate, SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, in Dir. Pen. e Proc., 2005, 242): a prescindere che si voglia ritenere che l'art. 648-ter.1 c.p. preveda due differenti fattispecie di reato autonome – diverse in ragione della gravità del reato presupposto (Come ritenuto da TROYER-CAVALLINI, Apocalittici o integrati, cit., 7; MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., 12) -o invece si ritenga che l'ipotesi di cui al comma 2^ integri una circostanza attenuante rispetto al delitto base descritto dal comma 1^, pare comunque evidente che l'individuazione della disciplina applicabile non possa prescindere da una compiuta individuazione dell'illecito da cui proviene il profitto “ripulito”, sicché anche tale considerazione osta ad un'applicazione dell'art. 648-ter.1 c.p. che si contenti di una generica presunzione circa la provenienza delittuosa dei beni riciclati. |