Inammissibilità dell'interrogatorio formale reso dal procuratore
28 Novembre 2019
L'interrogatorio formale può essere reso a mezzo di procuratore generale o procuratore speciale a ciò delegato?
L'interrogatorio formale è previsto dall'art. 230 c.p.c. e necessita sempre di un'iniziativa di parte, come si evince dal disposto dell'art. 115 c.p.c. (a differenza di quello cosiddetto libero che può essere disposto dal giudice ai sensi dell'art. 117 c.p.c. e dell'interrogatorio formale nel rito del lavoro che può essere disposto anche d'ufficio ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c.). Da quanto si rileva dalla lettura dell'art. 231 c.p.c., la parte deve rispondere personalmente; di conseguenza non vi sarà la possibilità di farsi rappresentare da un procuratore ad hoc (come invece sembra essere consentito in sede di interrogatorio non formale). Tuttavia bisogna rilevare che l'interrogatorio formale, come prescrive l'art. 228 c.p.c. tende a stimolare la confessione giudiziale la quale, come prevede l'art. 2731 c.c. non è efficace se non proviene dalla persona capace di disporre del diritto ma prevede anche che, qualora sia resa da un rappresentante è efficace se fatta nei limiti in cui i poteri del rappresentate vincolano il rappresentato. Tale norma, però, non deve indurre in errore in quanto l'art. 2731 c.c. si riferisce alla confessione resa sia in giudizio che al di fuori, ma non a seguito dell'interrogatorio formale oppure nel caso in cui l'interrogatorio sia deferito ad una società la quale non potrà che rispondere per mezzo del proprio legale rappresentante (cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 dicembre 2008, n. 28711 secondo la quale «L'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo alla controversia in questione. Conseguentemente, ove provenga da un rappresentante, occorre che il rapporto di rappresentanza sia in vita nel momento in cui è resa la confessione, dovendosi escludere, in mancanza, l'efficacia confessoria delle dichiarazioni rilasciate. - Nella specie, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni rese dal segretario del sindacato FILCA CISL Federazione del Molise, in carica all'epoca dei fatti attesa l'avvenuta cessazione dall'incarico al momento dell'interrogatorio reso in udienza –» e Trib. Caltanissetta, 30 novembre 2002 secondo il quale «L'interrogatorio formale non può essere reso da un procuratore speciale nemmeno se la parte è una società di capitali giacché in tal caso l'unico soggetto che può renderlo è il suo legale rappresentante»). Pertanto, al di fuori delle ipotesi sopra individuate, il divieto di rendere interrogatorio formale da parte del rappresentante resta saldo, come si esprime la giurisprudenza, già da tempo, per la quale: «L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 c.p.c.» (Cass. civ., sez. lav., 23 dicembre 1998, n. 12843); «L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale, atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso personalmente e oralmente» (Cass. civ., sez. I, 9 luglio 1990, n. 7162).
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