La notifica è valida se il destinatario ritira il plico in posta

02 Dicembre 2019

Il Giudice di legittimità si trova a dover scrutinare è se, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario effettuata a mezzo posta, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., ove non venga prodotto l'avviso di ricevimento dell'atto, possa costituirne valido succedaneo l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Massima

Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l'ufficio postale, tale attività implica la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, degli eventuali vizi o dell'incompletezza del procedimento di notificazione, che si ha per perfezionato a tale data.

Il caso

La R. s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Prato la G. s.p.a. e la S. T. s.r.l. e ne chiedeva la condanna al risarcimento degli asseriti danni cagionati dall'inesatto adempimento di un contratto di trasporto, conclusosi con la consegna di una minima parte della merce pattuita.

Si costituiva unicamente la S.T. s.r.l.

La G. s.p.a. era dichiarata contumace.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava le due società convenute a risarcire, in ragione della metà ciascuna, il danno cagionato alla R. s.p.a.

La sentenza veniva appellata dalla G. s.p.a., che assumeva di non aver ricevuto la notificazione dell'atto di citazione, con conseguente nullità dell'intero giudizio di primo grado.

La Corte d'appello di Firenze accoglieva l'impugnazione, ritenendo che non vi fosse prova dell'avvenuta ricezione dell'atto di citazione da parte della G. s.p.a.; conseguentemente, dichiarava la nullità del giudizio e rimetteva gli atti al giudice di primo grado, disponendo la restituzione all'appellante delle somme che la stessa aveva pagato in forza della provvisoria esecutività della sentenza del tribunale e condannano la R. s.p.a. al pagamento delle spese di lite.

La questione

La R. s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza per due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 149 e 160 c.p.c., nonché dell'art. 8 legge n. 890 del 1982. La censura concerne il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio per difetto di prova in ordine al perfezionamento del procedimento notificatorio. La Corte d'appello ha rilevato che l'ufficiale giudiziario aveva proceduto a notificare l'atto di citazione a mezzo posta, come da relata redatta in calce all'atto medesimo; che la R. s.p.a. aveva prodotto, unitamente all'atto di citazione, la ricevuta attestante la spedizione del plico raccomandato; che, tuttavia, mancava l'avviso di ricevimento (c.d. "cartolina verde") dell'atto giudiziario; che, dunque, non vi era alcuna certezza circa l'effettiva ricezione del documento da parte del destinatario. Il ricorrente sostiene che la G. s.p.a. aveva comunque ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) che l'agente postale è tenuto ad inviare, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, al destinatario qualora questi sia temporaneamente assente, oppure se vi sia stato rifiuto o mancanza di soggetti deputati a ricevere la notifica. Tale circostanza consentirebbe di superare il problema dell'omesso deposito dell'avviso di ricevimento della notificazione dell'atto di citazione, quantomeno ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., essendo l'atto comunque giunto a conoscenza del destinatario.

Con la seconda censura la R. s.p.a. contesta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame di un fatto decisivo, che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, indicato nell'avviso di comunicazione di avvenuto deposito ritirato da un impiegato della G. s.p.a. in data 28 febbraio 2000, come accertato dall'agente postale con relata facente fede fino a querela di falso.

In estrema sintesi, la questione che il Giudice di legittimità si trova a dover scrutinare è se, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario effettuata a mezzo posta, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., ove non venga prodotto l'avviso di ricevimento dell'atto, possa costituirne valido succedaneo l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte risolve il quesito in senso affermativo, enunciando il seguente principio di diritto: «Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale - ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e degli artt. 7 e 8 della legge n. 890/1982 - occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l'ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell'incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. Pertanto, la notificazione si ha per perfezionata a tale data (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD) e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente l'attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell'agente postale, con l'indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro».

A tale conclusione i Giudici di legittimità pervengono, anzitutto, muovendo dal rilievo che, per costante giurisprudenza, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario; l'unico documento idoneo a provare la consegna è l'avviso di ricevimento ex art. 149 c.p.c.; pertanto, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta l'inesistenza della notificazione (ex multis, Cass. civ., sez. VI-5, 27 ottobre 2017, n. 25552; Cass. civ., sez. VI, 21 luglio 2014, n. 16574; Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2010, n. 13639).

Una pluralità di ragioni inducono la Suprema Corte a ritenere che il ritiro del plico presso l'ufficio postale costituisca un pieno equipollente della produzione dell'avviso di ricevimento della consegna del plico presso il luogo di notificazione.

Anzitutto, viene in rilievo il principio generale di sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.). Infatti, in una simile ipotesi non vi è dubbio che il procedimento notificatorio abbia raggiunto il suo scopo, poiché il destinatario ha ricevuto l'atto giudiziario, avendolo ritirato presso l'ufficio postale.

Inoltre, l'argomento "forte" a sostegno dell'esclusività dell'avviso di ricevimento quale elemento documentativo dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta vale solo se il plico è effettivamente ricevuto dal destinatario o da una delle persone indicate dall'art. 7 della legge n. 890/1982. Il medesimo ragionamento perde d'importanza, invece, in caso di temporanea assenza del destinatario o di rifiuto, da parte delle persone abilitate, di ricevere il plico, in quanto in tal caso l'avviso di ricevimento non basta a far considerare perfezionato il procedimento notificatorio (ed anzi costituisce una "non notifica") e l'elemento costitutivo ed essenziale del perfezionamento del procedimento notificatorio è rappresentato dalla spedizione della CAD o dal ritiro del plico presso l'ufficio postale.

Osservazioni

La sentenza in rassegna offre una condivisibile ricostruzione del procedimento di notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, pervenendo – ed è questo l'elemento di maggior interesse della pronuncia – ad affermare che è valida la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, pur in mancanza della produzione dell'avviso di ricevimento.

Una tale conclusione si pone in contrasto con quel filone giurisprudenziale che ritiene, in siffatte ipotesi, inesistente la notificazione.

Secondo questo orientamento, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della legge n. 890/1982, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Tale principio - di carattere generale - trova applicazione in ogni fase e grado del processo; pertanto, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica dell'appello, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione) e l'inammissibilità del gravame medesimo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. V, 22 luglio 2009, n. 17066; Cass. civ., sez. II, 9 luglio 2009, n. 16184).

È stato, anche di recente affermato che «al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita a mezzo del servizio postale, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato» (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2018, n. 15374).

La soluzione adottata dalla pronuncia in commento si pone, invece, in linea di continuità con quell'orientamento giurisprudenziale che valorizza maggiormente il principio del raggiungimento dello scopo degli atti processuali. Secondo tale orientamento, invero, la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona per il destinatario nel momento in cui il piego postale è ritirato da costui o da un suo incaricato, restando in tal caso irrilevante se ed in qual modo siano state compiute dall'agente postale le attività previste dai primi due commi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, atteso che, con la consegna del piego, contenente l'atto da notificare, si realizza pienamente lo scopo dell'attività della notifica, senza che assuma rilievo la circostanza che tale consegna sia avvenuta nell'ufficio postale anziché nel luogo indicato sul piego postale (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2005, n. 14606; in senso analogo si veda Cass. civ., sez. II, 27 luglio 2007, n. 16630; Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2017, n. 28267).

Del resto, in favore del superamento del “dogma” dell'avviso di ricevimento milita lo stesso dato normativo che, all'art. 8, l. 20 novembre 1982, n. 890, individua al comma 4 un'ipotesi nella quale la notificazione si ritiene perfezionata, pur in mancanza del ritiro dell'atto.

La norma prevede, infatti, che «la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata», con la quale l'operatore postale dà notizia al destinatario del “tentativo di notifica” del piego e del suo deposito.

Riferimenti
  • Lopardi U., A proposito del deposito dell'avviso di ricevimento nel giudizio di legittimità, in Giust. çiv. 2009, 9, 2020;
  • Luiso F. Diritto processuale civile, 1, 2, Milano 2015;
  • Mandrioli C., Diritto processuale civile, 1, 2, Torino 2011;
  • Martinetto G., Notificazione (diritto processuale civile), in NDI, XI, Torino, 1982;
  • Matteini Chiari S.- Di Marzio M., Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2019;
  • Punzi C., Notificazione, in Enc. dir., XXVIII, Milano 1978, 1384 ss.

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