Studio nell'abitazione del professionista: nessuna deduzione delle spese se dispone anche di un altro ufficio
09 Dicembre 2019
Non riconosciuta la deduzione delle spese per lo studio nell'abitazione del professionista che lavora anche in un altro ufficio (Cass. Civ., sez. trib., 4 dicembre 2019 n. 31621). I giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso di un avvocato. Il caso esaminato riguardava la deduzione del 50% della rendita dell'immobile adibito ad uso promiscuo. Secondo la Quinta Sezione Civile, era onere del contribuente dimostrare l'inerenza dei costi portati in deduzione dalla base imponibile.
La CTR aveva fatto corretta applicazione della norma, escludendo così che il contribuente potesse accedere alla deduzione poiché egli disponeva già di altro immobile, adibito esclusivamente all'uso professionale e non a quello abitativo; con ciò, a nulla rilevava che, in tale immobile, alcuni locali fossero locati ad altri professionisti. La deducibilità, infatti, deve intendersi condizionata al fatto che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio della professione, circostanza esclusa nel caso di specie. La Cassazione ha inoltre evidenziato che l'avverbio “esclusivamente” debba intendersi in contrapposizione con l'avverbio “promiscuamente”; dunque, per l'immobile ad uso promiscuo non spetta alcuna deduzione, qualora il professionista già possieda un immobile nello stesso Comune adibito ad uso professionale. |