Esclusa la responsabilità del gestore del parcheggio a pagamento senza custodia per il furto di veicolo

Redazione Scientifica
12 Dicembre 2019

Alla società titolare dell'area di sosta non può essere addebitata nessuna responsabilità per il furto di un veicolo, lasciato nel parcheggio a pagamento gestito dall'azienda di trasporti della città, poiché un cartello all'ingresso del parcheggio avvisava i clienti che «le automobili non sarebbero state custodite».

FURTO. Un uomo lascia la propria vettura in un «parcheggio a pagamento» della ‘Azienda trasporti milanesi ma gli viene rubato e chiede al Tribunale la condanna della società titolare dell'area di sosta al risarcimento dei danni. Il Giudice accoglie la domanda e condanna la società al pagamento di 10 mila euro in favore del proprietario dell'autovettura. La Corte d'appello, successivamente adita, esclude invece ogni responsabilità dell'azienda di trasporti, richiamando il principio secondo cui «il gestore, concessionario del Comune, di un'area di parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta», evidenziando altresì che all'esterno del parcheggio era stato affisso un avviso in cui risultava che l'azienda non rispondeva del furto del veicolo. Secondo la corte territoriale si trattava di un contratto atipico di parcheggio non custodito, «caratterizzato da adeguato sinallagma tra le rispettive prestazioni di corrispettivo per la locazione o il comodato del cosiddetto ‘posto auto' e da responsabilità limitata alla struttura dell'area».

DEPOSITO ONEROSO Il proprietario dell'auto rubata ricorre per la cassazione della sentenza, dichiarando come il parcheggio in cui era avvenuto in furto non era una semplice area recintata ma un'area di parcheggio interrato, dotato sia di strutture edilizie che di organizzazione. Aggiunge inoltre che la consegna dell'auto al gestore è avvenuta mediante il superamento di una sbarra, accessibile solo dopo il rilascio di una scheda magnetica, e che l'uscita dal parcheggio è consentita solo dopo il pagamento della tariffa prevista, mediante introduzione della scheda in un altro apparecchio e introduzione della scheda validata dal pagamento all'uscita.

CARTELLO La Suprema Corte respinge la domanda, uniformandosi alla decisione della Corte d'appello. Fondamentale per i giudici la presenza all'esterno di un cartello che avvisava l'utenza che le automobili parcheggiate non sarebbero state custodite. Chiarisce infine la Corte che l'obbligo di custodia non può sorgere dalle modalità concrete di organizzazione della sosta, quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, o dispositivi di controllo o la presenza di un piano interrato chiuso. È dunque esclusa la responsabilità del gestore per la custodia dei veicoli parcheggiati nell'area di sosta a ciò predisposta.

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