Non legittimano l'accertamento ante tempus le azioni gravi del contribuente

La Redazione
13 Dicembre 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32081/2019, ha chiarito che se il contribuente ha commesso azioni particolarmente gravi l'accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate emesso anzitempo, prima di 60 giorni dal rilascio del verbale da parte della Guardia di Finanza, è illegittimo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32081/2019, ha chiarito che se il contribuente ha commesso azioni particolarmente gravi l'accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate emesso anzitempo, prima di 60 giorni dal rilascio del verbale da parte della Guardia di Finanza, è illegittimo.

I giudici di legittimità hanno ricordato che l'art. 12 c. 7 L. 212/2000 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio della propria attività (art. 12 c. 1), della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus. Tale termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito, la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio.

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