Il principio di territorialità di cui all'art. 6 c.p. è derogabile in favore del giudice italiano solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge

Francesco Agnino
18 Dicembre 2019

In un caso di sequestro di persona a scopo di estorsione pluriaggravato, tortura aggravata e violenza sessuale, commessi in territorio straniero a danno di alcuni migranti successivamente giunti nel territorio italiano, la Suprema Corte con la pronuncia in commento ha escluso...
Massima

In tema di repressione delle attività legate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in assenza di un fondamento normativo idoneo a derogare al principio di territorialità, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano su reati commessi dallo straniero in danno dello straniero e interamente consumati nel territorio di uno Stato estero, seppure connessi con reati (nella specie associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) per i quali sussiste la giurisdizione italiana.

Il caso

Il Tribunale rigettava l'appello ex art. 310 del c.p.p. promosso dal P.M. avverso l'ordinanza cautelare con cui il G.I.P, da un lato, non aveva accolto la richiesta di misura cautelare per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione pluriaggravato, tortura aggravata e violenza sessuale, ritenendo insussistente la giurisdizione del giudice italiano, dall'altro, aveva disposto la misura della custodia in carcere per i diversi reati di associazione per delinquere e di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.

Il pubblico ministero proponeva ricorso in Cassazione, ritenendo che la giurisdizione fosse interamente del giudice nazionale, alla luce della stretta connessione ex art. 12 c.p.p. tra le fattispecie delittuose perpetrate all'estero ed i reati punibili e perseguibili in Italia.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, valorizzando il principio di territorialità consacrato nell'art. 6 c.p., a tenore del quale si applica la legge penale italiana quando la condotta delittuosa sia commessa, in tutto o in parte, in Italia o, comunque, l'evento lesivo si sia verificato nel medesimo territorio italiano.

La derogabilità di tale principio, ai sensi dell'art. 7, n. 5), c.p., è ammessa allorquando ciò sia espressamente disposto da leggi speciali o da convenzioni internazionali

La questione

La questione in esame è la seguente: in quali casi è derogabile il principio di territorialità sancito dall'art. 6 c.p.?

Le soluzioni giuridiche

In un caso di sequestro di persona a scopo di estorsione pluriaggravato, tortura aggravata e violenza sessuale, commessi in territorio straniero a danno di alcuni migranti successivamente giunti nel territorio italiano, la Suprema Corte con la pronuncia in commento ha escluso la giurisdizione italiana osservando che nessuna base normativa consente di fondare tale giurisdizione per fatti commessi al di fuori dello Stato da e ai danni dello straniero. Difatti, fra i suddetti reati e l'associazione per delinquere e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commessi in Italia sussiste solo una connessione di tipo teleologico essendo stati, i primi reati, posti in essere al fine di indurre le famiglie dei migranti a corrispondere il prezzo del viaggio verso il territorio italiano. Tale connessione, però, se vale ad integrare un criterio di attribuzione della competenza penale, non determina alcun effetto in materia di giurisdizione, che può conseguire solo da speciali disposizioni di legge o da convenzioni internazionali o, ancora, dall'elaborazione interpretativa della giurisprudenza.

Sul punto, il giudice di legittimità ha evidenziato la precipua importanza del richiamo alle Convenzioni di Ginevra del 1958 e di Montego Bay del 1982, quali fonti del “diritto di inseguimento” e dell'istituto internazionale della “presenza costruttiva”.

Il decisum in commento offre lo spunto per fissare in modo chiaro il concetto di territorialità ai fini del riconoscimento della giurisdizione italiana.

La nozione di territorio dello Stato è indispensabile per definire la validità e l'efficacia della legge penale nello spazio.

Gli elementi che concorrono a definire tale nozione sono contenuti nell'art. 4 c.p., comma 2, il quale stabilisce che, agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato.

Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera; alla luce di tale disposizione, le navi ed aeromobili italiani civili e mercantili sono considerati "territorio dello Stato" quando si trovano, rispettivamente, nel mare territoriale o nello spazio nazionale, nel mare libero o nello spazio atmosferico libero. Ai sensi dell'art. 6 c.p. è punibile secondo la legge italiana qualunque reato commesso nel territorio dello Stato medesimo, anche se l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento costituente la conseguenza dell'azione o dell'omissione.

Fa parte del territorio dello Stato, a norma dell'art. 4 c.p., il mare territoriale che si estende, secondo l'art. 2 c.p., fino a dodici miglia marine dalla costa e che comprende i golfi, i seni e le baie quando la distanza tra i punti estremi di essi non superi le ventiquattro miglia marine e, negli altri casi, la porzione del golfo compresa tra i due punti foranei distanti ventiquattro miglia tra loro.

In applicazione del principio di universalità e del recepimento delle consuetudini in sede convenzionale, l'art. 7 c.p., che prevede la deroga al principio della territorialità in relazione ad alcuni reati, punibili incondizionatamente secondo la legge italiana, anche se commessi all'estero da cittadino o da straniero, stabilisce in particolare, al n. 5, che sono punibili secondo la legge penale italiana i reati per i quali speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali ne stabiliscono l'applicabilità.

L'art. 2 c.p., fa salve - ai fini della determinazione del mare territoriale - le disposizioni delle convenzioni internazionali; a tale proposito va precisato che, fino alla firma della Convenzione della Nazioni Unite sul Diritto del Mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (il cui testo - in lingua italiana con traduzione non ufficiale - si trova all'annesso G della l. 2 dicembre 1994, n. 689), in campo internazionale era molto controversa l'estensione del mare territoriale, pur trovandosi un sostanziale accordo sulla estensione per dodici miglia dalla costa (si veda la Convenzione di Ginevra 29 aprile 1958 sull'alto mare, resa esecutiva con l. 8 dicembre 1961, n. 1658).

Dopo la firma della citata Convenzione di Montego Bay e dell'Accordo di applicazione fatto a New York il 29 luglio 1994, gli Stati sono autorizzati a fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di dodici miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla Convenzione stessa (art. 3).

Nella "zona contigua" al mare territoriale, dell'estensione massima di ulteriori dodici miglia marine, ovvero di ventiquattro miglia dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale, lo Stato può esercitare l'attività di repressione e prevenzione dei reati.

Non vi è, infatti, un obbligo internazionale di limitare l'efficacia della legge penale al mare territoriale, potendosi estenderla alla zona contigua (Cass. III, n. 12069/1978).

La Convenzione di Montego Bay (art. 111) attribuisce allo Stato il diritto d'inseguimento della nave straniera anche in alto mare e, quindi, oltre la zona contigua e il mare territoriale, purchè detto inseguimento sia iniziato in tali zone e sempre che non sia stato interrotto, quando abbia fondati motivi di ritenere che la stessa abbia violato le sue leggi (Cass. I, n. 32960/2010, secondo la quale in tema di reati consumati in acque internazionali, per i quali vi sia un rapporto di connessione con reati commessi nel mare territoriale, il diritto di inseguimento e il principio della cosiddetta "presenza costruttiva" consentono - in virtù dell'art. 23 della Convenzione di Ginevra sull'alto mare del 29 aprile 1958, ratificata con legge 8 dicembre 1961, n. 1658 - di inseguire una nave straniera che abbia violato le leggi dello Stato rivierasco, purché l'inseguimento stesso sia iniziato nel mare territoriale, o nella zona contigua, e sia proseguito ininterrottamente nelle acque internazionali, fino all'intercettamento dell'imbarcazione inseguita).

Orbene, è consentito l'inseguimento della nave straniera da parte dello Stato rivierasco che ritenga vi sia stata una violazione di leggi e regolamenti dello Stato stesso, a patto che l'inseguimento abbia avuto inizio nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche, nel mare territoriale, oppure nella zona contigua dello Stato che mette in atto l'inseguimento.
Tale diritto è, peraltro, suscettibile di ampliamento nell'ipotesi in cui la nave inseguita, pur non essendo mai entrata in acque territoriali, faccia comunque parte della medesima flotta cui appartenga la nave che, invece, vi abbia fatto ingresso; ciò in virtù dell'unitarietà delle imbarcazioni che consente di agire, sulla base della condotta rilevante delle “navi figlie”, anche nei confronti della c.d. “nave madre”.

Al riguardo, va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12 a bordo di una imbarcazione (nella specie, un gommone con oltre cento persone a bordo) priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare (Cass. I, n. 18354/2014).

La fattispecie esaminata dalla Corte con la sentenza citata concerneva controlli effettuati su un gommone privo di bandiera, ovverosia privo di nazionalità, nei termini indicati dall'art. 110 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982, in breve, Montago Bay, che conferisce immunità solo alle navi battenti bandiera di uno Stato e il punto della giurisdizione era stato risolto sulla base di parametri diversi dal principio della bandiera di cui all'art. 97 dell'indicata Convenzione Montago Bay.

In particolare, era stato osservato che la materia della immigrazione clandestina pone problemi (di ordine politico, sociale, economico e giuridico) di rilevante entità, di carattere anche internazionale. Il controllo delle frontiere, la salvaguardia della vita umana, la lotta alla criminalità organizzata sono aspetti dello stesso fenomeno con cui anche la riflessione giudiziaria deve confrontarsi. Costituisce ormai un dato acquisito come la richiesta di soccorso in mare, in ragione dello stato del natante o delle condizioni del mare, sia uno strumento previsto e voluto per conseguire il risultato prefisso dello sbarco sulle coste italiane. Attività di soccorso cui ogni Stato è tenuto in forza di convenzioni internazionali (convenzione di Londra del 1 novembre 1974, ratificata con legge 313 del 1980; convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979, ratificata con legge 3 aprile 1989 numero 147; convenzione di Montego Bay).

Lo sbarco dei migranti, apparentemente conseguenza dello stato di necessità che ha determinato l'intervento dei soccorritori, non è altro che l'ultimo segmento di una attività ab initio pianificata, costituente il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dall'associazione e l'adempimento dell'obbligo assunto verso i migranti.

La condotta dei trafficanti non può essere frazionata, ma deve essere valutata unitariamente e si deve considerare mirata ad un risultato che viene raggiunto con la provocazione e lo sfruttamento di uno stato di necessità. La volontà di operare in tale senso anima i trafficanti fin dal momento in cui siano abbandonate le coste africane in vista dell'approdo in terra siciliana, senza soluzione di continuità, ancorché l'ultimo tratto del viaggio sia apparentemente riportabile all'operazione di soccorso, di fatto artatamente stimolato a seguito della messa in condizione di grave pericolo dei soggetti, strumentalmente sfruttata.

La condotta posta in essere in acque extraterritoriali si lega idealmente a quella da consumarsi in acque territoriali, dove l'azione dei soccorritori nella parte finale della concatenazione causale può definirsi l'azione di un autore mediato, costretto ad intervenire per scongiurare un male più grave (morte dei clandestini), che così operando di fatto viene a realizzare quel risultato (ingresso di clandestini nel nostro paese) che la previsione del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12 intende scongiurare.

Il nesso di causalità non può dirsi interrotto dal fattore sopravvenuto (intervento dei soccorritori) inseritosi nel processo causale produttivo dell'evento poiché non si ha riguardo ad evento anomalo, imprevedibile o eccezionale, ma fattore messo in conto dai trafficanti per sfruttarlo a proprio favore e provocato.

L'art. 101 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nel definire la “pirateria”, stabilisce che sono ritenuti atti di pirateria quegli atti commessi esclusivamente in alto mare o in luogo non sottoposto alla giurisdizione di qualsiasi altro Stato; restano, quindi, esclusi gli atti commessi nelle acque territoriali, dove lo Stato costiero esercita la propria giurisdizione, che sono comunemente qualificati come armed robbery.

L'art. 100 della medesima Convenzione dispone, poi, che tutti gli Stati debbano cooperare per reprimere la pirateria nell'alto mare o in qualunque altra area che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato e li autorizza a prendere parte attiva nella repressione e nella lotta contro la pirateria nelle zone più a rischio riconosciute dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Allorché una nave rientra nella definizione di nave pirata di cui all'art. 103, ad essa non sono infatti più applicabili le norme generali di cui all'art. 84 della stessa Convenzione, che stabilisce la libertà di navigazione in alto mare, e all'art. 94, che prevede che ogni Stato in alto mare eserciti senza interferenza alcuna la propria giurisdizione e il proprio controllo sulle navi che battono la sua bandiera.

La Corte di Cassazione ha affermato che i reati di pirateria previsti dagli artt. 1135 e 1136 c. nav., e quelli ad essi connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., se commessi nell'ambito delle missioni Atalanta e Ocean Shield a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui, sono puniti secondo la legge italiana ai sensi dell'art. 7, n. 5 (in combinato disposto, per la prima missione, con quanto previsto dall'art. 5 d.l. 30 dicembre 2008, n. 12, conv. in l. n. 12/2009, e successive modifiche, e, per la seconda missione, con quanto stabilito dall'art. 7 d.l. 12 luglio 2011, n. 107, conv., in l. n. 130/2011), sono sottoposti alla giurisdizione italiana e alla competenza del Tribunale di Roma, e sono procedibili senza necessità della richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 (Cass. V, n. 15977/2015, relativa ad una fattispecie in tema di assalto a motonave italiana a circa 620 miglia dalla costa somala).

Analogamente, è configurabile la giurisdizione nazionale, in base alla Convenzione dell'O.N.U. sul crimine organizzato, ratificata con l. 16 marzo 2006, n. 146, per il reato di associazione per delinquere finalizzato a favorire l'immigrazione clandestina, relativamente a condotte criminose commesse al di fuori del territorio dello Stato utilizzando imbarcazioni prive di nazionalità destinate al trasporto di migranti, in quanto essa si radica nel momento in cui il natante fa ingresso nella zona contigua italiana (Cass. I, n. 18354/2014).

Osservazioni

Le disposizioni del codice penale nazionale concernenti la procedibilità e la giurisdizione nella materia in esame devono essere lette e interpretate alla luce dei principi del diritto internazionale e della normativa di cui alle Convenzioni citate.

I giudici di legittimità hanno statuito in maniera cristallina come, fuori dalle suddette ipotesi convenzionali, mancando una base normativa che elevi la connessione tra fattispecie delittuose a criterio autonomamente idoneo ad intercettare la giurisdizione del giudice italiano in deroga al dettato di cui all'art. 6 c.p., per i fatti commessi interamente all'estero da e nei confronti di un cittadino straniero è da ritenersi esclusa l'espansione della potestà punitiva e della giurisdizione italiana

Analogamente, si è affermato che non rileva ai fini della sussistenza della giurisdizione penale italiana per un delitto commesso in territorio estero, l'esistenza della continuazione tra tale reato e altro commesso nel territorio dello stato (Cass. VI, n. 25889/2006), poiché, al di fuori delle ipotesi considerate dagli artt. da 7 a 10 c.p., che nella specie non ricorrono, la giurisdizione italiana è retta dal principio di territorialità, e l'art. 6 c.p. (come del resto l'art. 3 c.p.) non fa cenno alcuno alla ipotesi del reato continuato, disciplinata dall'art. 81 c.p., cpv. a tutt'altri fini.

Appare evidente che in questi casi difetterebbe l'interesse dello Stato nei confronti di reati connessi, commessi interamente all'estero, non avendo ragione di esplicarsi la forza espansiva della giurisdizione italiana, invadendo la sfera di sovranità di un altro Paese.

Guida all'approfondimento

Barosio, II principio di ubiquità in rapporto al reato continuato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1962, 538;

Dean, Norme penali e territorio. Gli elementi di territorialità in relazione alla struttura del reato, Giuffrè, 1963, 260;

Levi, Diritto penale internazionale, Giuffrè, 1949, 221.

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