Responsabilità della compagnia aerea: caffè rovesciato, risarcimento assicurato

Redazione Scientifica
19 Dicembre 2019

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea la compagnia aera deve risarcire le ustioni provocate ad un passeggero a causa del rovesciamento di un caffè caldo verificatosi per ragioni ignote durante il volo. La nozione di “incidente” infatti ricomprende tutte le situazioni che si concretizzano a bordo del velivolo con coinvolgimento del personale di bordo.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza resa nella causa C-532/18 (ECLI:EU:C:2019:1127), ha precisato che «la responsabilità di una compagnia aerea per le ustioni causate dal rovesciamento di un caffè caldo verificatosi, per ragioni ignote, durante un volo non presuppone che si sia realizzato un rischio inerente al volo».

Il caso. Nel caso di specie, una ragazzina aveva chiesto ad una compagnia aerea il risarcimento per i danni derivanti dalle ustioni subite durante un volo da Palma de Majorca a Vienna quando il caffè caldo, che era stato servito al padre e posto sul tavolino pieghevole del medesimo, per ragioni rimaste ignote, le si rovesciava addosso.
La compagnia aerea negava ogni responsabilità in quanto l'episodio non sarebbe riconducibile alla Convenzione di Montreal che disciplina la responsabilità delle compagnie aeree in caso di incidente.

Nozione di “incidente”. La questione è giunta dinanzi alla Corte di Giustizia che ha precisato come «il significato ordinario attribuito alla nozione di “incidente” è inteso quale evento involontario dannoso imprevisto». In particolare, la Convenzione di Montreal «è volta ad istituire un regime di responsabilità oggettiva delle compagnie aeree, assicurando, al tempo stesso, un "giusto equilibrio degli interessi"». Secondo gli obiettivi perseguiti dalla citata Convenzione ma anche in virtù del senso ordinario della nozione di “incidente”, è dunque preclusa la possibilità di subordinare la responsabilità delle compagnie aeree alla condizione che il danno sia dovuto alla concretizzazione di un rischio inerente al traporto aereo, né tantomeno può essere richiesto un nesso tra l'incidente e l'impiego o il movimento del velivolo.
In conclusione, la Corte sancisce che «la nozione d' “incidente”, qui in esame, ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aereo nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo».

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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